Il decreto fiscale di recente emanazione (art. 5 commi 7-12) ha previsto la possibilità di regolarizzare l’utilizzo indebito di crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo definendo un riversamento spontaneo in tre rate dell’ammontare del credito indebitamente utilizzato, previa domanda all’Agenzia delle Entrate da effettuare entro il 30 settembre 2022, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Lo strumento potrà essere utilizzato anche nei casi di applicazione dubbia della normativa, per definire eventuali contestazioni nel frattempo intervenute, a condizione, però, che l’atto impositivo non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il Credito di Imposta R&S è stato oggetto di molte rivisitazioni e interpretazioni frutto dell’incertezza normativa che sta alla base dello strumento. Entrato in vigore per l’anno 2016 ha visto, infatti, un’evoluzione normativa quasi annuale e costellata da continue circolari e risposte ad interpelli che hanno solo in parte chiarito i dubbi interpretativi. Inoltre, ci si è scontrati con la retroattività delle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero che hanno creato non poche difficoltà alle aziende che avevano già chiuso e rendicontato i loro progetti. Con la Legge di Bilancio 2020 sono stati infine definite le basi teoriche della Ricerca e Sviluppo e Innovazione (Manuale di Oslo e Manuale di Frascati), ma non tutti i dubbi sono ancora stati risolti.

Dopo l’inizio dei controlli da parte delle autorità però, sono nati numerosi contenziosi perché gli organi di controllo hanno spesso contestato l’applicazione dell’agevolazione, e l’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente richiesto il riversamento del credito utilizzato con applicazione di sanzioni ed interessi.

Con questo nuovo strumento le imprese che hanno dubbi sulla correttezza dell’applicazione della normativa possono ora spontaneamente riversare il credito.

Nel dettaglio:

La procedura è applicabile ai soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta per gli esercizi dal 2015 al 2019.

La procedura non può essere applicata nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di condotte fraudolente accertate dopo la presentazione dell’istanza o il riversamento, il contribuente sarà dichiarato decaduto dalla regolarizzazione e gli importi eventualmente versati saranno considerate un acconto delle somme dovute.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento in esame devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.

L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate, deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale.

La norma è quindi applicabile nei casi:

  1. Crediti utilizzati in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 per i quali, a tale data, non è ancora intervenuto alcun atto istruttorio né impositivo.
  2. Credito il cui utilizzo è stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021

Pertanto, la notifica di un atto di recupero o di un avviso di accertamento o di altro provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di avvalersi della procedura, a meno che tale atto non sia divenuto definitivo.

La norma prevede invece che la procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (22 ottobre 2021).

Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto, la norma prevede che il riversamento “deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione”.

 

Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile contattare PrefinaParma, la società di consulenza specializzata in accesso al credito e finanza agevolata del Gruppo CNA Parma al seguente contatto:

Davide Maestri, Responsabile Prefinaparma

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