È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

In particolare, l’art. 8 del Decreto in commento, estende fino al 31 dicembre 2021 la equiparazione del periodo trascorso in quarantena ai periodi di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Viene confermato, inoltre, che tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto.

In merito, invece, alla eventuale sospensione dell’attività didattica, quarantena o affezione da Covid di figli studenti, in analogia a quanto già previsto da precedenti misure dello stesso tenore, prevede la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti e/o autonomi, di avvalersi di appositi congedi parentali. Tale misura è espressamente prevista fino al 31 dicembre 2021.

Il congedo in esame, destinato ai genitori conviventi con figli di età inferiore a 14 anni, è riconosciuto alternativamente all’altro genitore e nei casi di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, senza limiti di età del figlio. Mentre in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In merito alla quantificazione economica della misura, il Decreto in parola per i periodi di astensione fruiti prevede:

  • per i lavoratori dipendenti, un’indennità pari al 50% della loro retribuzione;
  • per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per ciascuna giornata indennizzabile, una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, CD/CM), per ciascuna giornata indennizzabile, una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, come nella tabella seguente.

 

CategoriaRetribuzione Giornaliera 2021Congedo al 50%
Artigiani € 48,98 € 24,49
Commercianti € 48,98 € 24,49
CD/CM  € 43,57 € 21,78
Pesca  € 27,21 € 13,61

 

In tutti i casi sopra descritti, il periodo di congedo, che può essere fruito in forma giornaliera od oraria, è coperto da contribuzione figurativa.