Da domani 1° settembre entreranno in vigore nuove norme per l’accesso e per l’utilizzo dei mezzi di trasporto, in particolare sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi:

  1. Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
  2. Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità
  3. Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  4. Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del Green pass

L’obbligo di Green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. Tale obbligo, inoltre, vale solo per i clienti e non per i dipendenti delle aziende.

Quali sono gli obblighi dei titolari e gestori di servizi

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a tali servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria che va da 400 a 1000 Euro, sia a carico dell’esercente/gestore, sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni. Al seguente link la GUIDA per l’utilizzo dell’App gratuita VerificaC19.

Il Ministero dell’Interno, con propria circolare, ha chiarito e approfondito alcuni aspetti riguardanti le verifiche che devono essere effettuate. Secondo quanto specificato è necessario tenere distinte due fasi della verifica:

Fase 1
Riguarda essenzialmente l’accertamento del possesso del Green pass da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta; questa attività di verifica è pertanto un obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati (obbligo già configurato dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)

Fase 2
Consiste nella richiesta rivolta al soggetto intestatario del Green pass di dimostrare la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità; questa ulteriore verifica, che ha come scopo quello di contrastare casi di abuso o di elusione delle normative, non si configura come un vero e proprio obbligo, ma come una facoltà che può essere esercitata dai “verificatori” (come si deduce dal comma 4 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui l’intestatario della certificazione all’atto della verifica deve dimostrare la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità “a richiesta dei verificatori”). È stato in questo modo chiarito che la seconda verifica ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Essa si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La tale verifica dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. Nella Circolare in esame è stato, inoltre, specificato che qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore del Green pass e l’intestatario dello stesso, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

Nomina di un incaricato alla verifica del Green Pass: come funziona?

In base a quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, le operazioni di verifica del Green pass tramite l’applicazione ufficiale può essere effettuata, oltre che dai pubblici ufficiali, anche dal personale addetto ai servizi di controllo, dai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, dai proprietari e dai legittimi detentori di luoghi o locali presso cui si svolgono gli eventi, nonché i loro delegati. I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Aspetti procedurali riguardanti la delega

Il dipendente abilitato alla verifica del Green Pass dovrà essere incaricato prima dell’inizio dell’attività di accertamento. Il titolare dell’attività dovrà infatti impartire le adeguate istruzioni preliminarmente alla verifica, in relazione a diversi aspetti.

Come predisporre la delega: indicazioni e linee guida

  • È necessaria una delega individuale e nominativa in forma scritta
  • La delega deve essere conferita dal datore di lavoro (es. titolare di impresa individuale, legale rappresentate di società o soggetto al quale sono stati formalmente conferiti i poteri di gestione dei rapporti di lavoro), mentre non può essere assegnata da altre figure intermedie (es. responsabile del servizio/unità produttiva o comunque gerarchicamente superiore al lavoratore)
  • La delega deve contenere le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica che riguarderanno: i limiti cui deve attenersi l’operatore: l’incaricato non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi e le modalità concrete di effettuazione dell’accertamento: l’operazione di controllo avviene tramite l’App ufficiale “VerificaC19”. In questo senso l’operatore richiederà di mostrare il QR Code del proprio Green pass, in formato digitale oppure cartaceo.

Di seguito, il Modello Delega per Verifica Green pass da utilizzare per la nomina di un incaricato.

Per ulteriori chiarimenti, contattare il seguente contatto:

Daniela Ottelli, Responsabile CNA Fita Parma
tel. 0521/227281 | Email dottelli@cnaparma.it