A seguito di numerose richieste di chiarimenti riguardanti la circolare del 4 settembre 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune precisazioni che riguardano le deroghe all’obbligo della CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente meglio conosciuta come Patente Professionale.
Una di queste afferma che la CQC non è necessaria quando il trasporto è svolto con fini “non commerciali”, ossia senza alcuna remunerazione.
Potrebbe sembrare il caso del trasporto in Conto proprio, ma in realtà esso viene considerato “commerciale” in quanto rientra in una remunerazione dell’impresa derivante dalla vendita della merce. Quindi, a titolo esemplificativo, non può rientrare nella deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo scopo di consegnarlo ad un cliente.
Qui si intende che il trasporto a fini commerciali non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di denaro, di beni o di servizi ma include anche i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto. Viene considerato commerciale anche il trasporto di un’attrezzatura e di un macchinario usato per svolgere l’attività dell’azienda, ma vi è un’eccezione: è consentita la guida senza CQC, nel caso in cui vengano trasportate attrezzature o macchinari usati poi dal conducente nell’esercizio della propria attività, purché la guida non costituisca l’attività principale dell’interessato, ovvero occupi meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo e il materiale caricato sia usato dallo stesso conducente.
Il Decreto permette anche la deroga alla CQC per il “trasporto occasionale” in conto proprio nei casi in cui:
- il conducente non sia obbligato ad avere la qualifica di conducente professionale, perché assunto con mansioni diverse
- il trasporto non sia la principale fonte di reddito del conducente
- il trasporto non comprometta la sicurezza stradale (il trasporto non deve essere “eccezionale” e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale)
Le norme attualmente in vigore, non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l’attività principale del conducente. Pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità da parte degli operatori di polizia di eseguire un riscontro nella memoria di massa del tachigrafo, qualora il veicolo ne sia dotato, per verificare se l’attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all’orario di lavoro complessivo che, ragionevolmente, lo stesso può aver effettuato nell’arco del mese che si sta controllando.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti potete contattare Daniela Ottelli | Responsabile CNA Fita Parma 0521.227211 – dottelli@cnaparma.it