Il D.Lgs. 102/2020 pone particolare attenzione alla qualità delle emissioni in atmosfera. Prevede, infatti la sostituzione delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006.

Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure, il gestore dovrà esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie impiegate (siano esse sostanze o miscele) nei cicli produttivi da cui originano le emissioni (diffuse o convogliate) al fine di valutare se le materie stesse sono classificate:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  • estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc (candidate list).

Vige l’obbligo di inviare all’autorità competente la prima relazione tecnica entro il 28 agosto 2021.

I gestori sono tenuti a trasmettere ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni una specifica relazione all’autorità competente analizzando la fattibilità della sostituzione delle “sostanze” interessate.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini, si applica la prevista sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 2.500.

 

Per maggiori informazioni contattare Tecna S.r.l., la società di consulenza in ambiente e sicurezza sul lavoro del Gruppo CNA:

Tel. 0521.030551 |  E-mail: info@tecnaparma.it

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