L’articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, prevede l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), indennità che è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

Requisiti

  • Iscrizione da almeno 4 anni in gestione separata
  • Reddito dell’anno precedente alla presentazione domanda (2020) pari o inferiore a 8.145€
  • Il reddito dell’anno precedente deve essere inferiore al 50% della media dei redditi degli ultimi 3 anni

Decorrenza e durata

L’indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Quanto spetta

È pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

A titolo di esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (6.000 euro / 2 = 3.000 euro) e successivamente moltiplicato per il 25% (3.000 euro x 25% = 750 euro), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

L’indennità non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro. Qualora la misura della prestazione – come sopra determinata – risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari rispettivamente a 250 euro mensili e a 800 euro mensili. Tali importi sono rivalutati ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

In assenza di dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate e relativa a uno degli ultimi quattro anni (2017-2018-2019-2020) precedenti all’anno di presentazione della domanda di ISCRO, quest’ultima non potrà essere accolta.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari, a percorsi di aggiornamento professionale. I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento saranno adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro provvederà al monitoraggio della partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell’indennità ISCRO.

Decadenza

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità (articolo 1, comma 395, legge 178/2020);
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.

E’ possibile presentare la domanda on line sul sito INPS oppure contattare il patronato Epasa-Itaco, per ottenere la necessaria assistenza, al numero 0521.227211 o scrivere una mail a parma@epasa-itaco.it.