La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato alcune disposizioni riguardanti l’attuazione delle modifiche apportate dal D. Lgs. 102/2020 alla gestione delle emissioni in atmosfera, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle modifiche introdotte con l’art.271 co. 7-bis in merito alle sostanze pericolose.

All’art. 271 viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.

Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni.

Inoltre, si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione dovrà essere rinviata ad ARPAE tassativamente entro il 28 agosto 2021.

Il D. Lgs 102/2020 ha modificato anche l’art. 269 introducendo il comma 11-bis e 11-ter prevedendo l’obbligo di comunicare anche la variazione del gestore dello stabilimento, ovvero del responsabile legale, e le relative tempistiche di comunicazione all’autorità competente.

In particolare:

– al fine della corretta classificazione delle sostanze o delle miscele utilizzate, viene evidenziata la necessità di dover utilizzare schede di sicurezza aggiornate;

– vengono ricordati i principali obblighi e scadenze:

  • per gli stabilimenti esistenti al 28/8/2020 e che utilizzano sostanze classificate, invio della prima relazione entro il 28/8/2021 e della domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni entro il 1/1/2025 o in data antecedente individuata dall’autorità competente in base all’analisi della suddetta relazione. L’adeguamento potrà inoltre essere previsto in sede di rinnovo periodico dell’autorizzazione o in caso di modifiche sostanziali presentate prima del 1/1/2025: in questi casi, viene richiesto ai gestori di considerare già in queste occasioni a considerare le eventuali modifiche legate all’utilizzo delle sostanze in esame;
  • gli stabilimenti e le installazioni autorizzati dopo il 28/8/2020, come nuovi o in seguito a modifiche sostanziali, devono presentare ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione una relazione per valutare la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele. Questo obbligo riguarda anche gli stabilimenti esistenti al 28/8/2020 dopo che avranno ottenuto l’autorizzazione conseguente alla richiesta d’adeguamento da presentarsi entro il 1/1/2025;
  • gli stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 co.2 del D. Lgs. 152/06, che utilizzano le sostanze ora vietate in base all’art.272 co.4, dovranno presentare una domanda di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art.269 del D. Lgs. 152/06 e, conseguentemente, un’AUA entro il 28/8/2023;

– viste le loro caratteristiche, sono esclusi da queste disposizioni gli stabilimenti con emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art.272 co.1 del D. Lgs. 152/06.

 

Riferimenti: circolare del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna prot. 21/05/2021.0502851.U

 

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