CNA, insieme alle altre Organizzazioni Datoriali e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL, ha sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica trasporto merci e spedizione scaduto il 31 dicembre 2019.

L’accordo, che scade il 31 marzo 2024, salvaguarda le normative di miglior favore contenute nella “sezione artigiana” del CCNL che si applicano alle imprese artigiane e alle imprese associate CNA.

Gli istituti contrattuali mantengono le deroghe previste rispetto alle normative di legge. Tale previsione assume una rilevanza peculiare per ciò che attiene ad esempio le percentuali di utilizzo del contratto a tempo determinato e la durata, che si confermano di miglior favore rispetto alla normativa generale del CCNL.

L’accordo prevede un incremento mensile a regime calcolato sul livello 3° Super (personale non viaggiante) e sul livello B3 (personale viaggiante), pari a € 90,00 lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranches: € 15,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2021, € 25,00 con la retribuzione di ottobre 2022, € 20.00 con la retribuzione di ottobre 2023 e € 30,00 con la retribuzione di marzo 2024.

Viene inoltre previsto, a partire dal mese di gennaio 2022, l’istituzione di un Elemento Distinto della Retribuzione di € 10,00 per 13 mensilità che non ha incidenza sugli istituti economici differiti.

L’intesa, infine, prevede un incremento del contributo per gli istituti di bilateralità presenti nel CCNL di € 4.00 a partire da gennaio 2022. La quota, uguale per tutti i lavoratori, troverà una specifica previsione per le imprese che applicano la “sezione artigiana” del CCNL definita con un successivo accordo. Le Parti infatti hanno previsto un versamento specifico per gli strumenti di welfare di bilateralità propri del comparto artigiano.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato previsto un importo forfettario di Una Tantum pari a € 230,00 suddiviso in tre rate. La prima di € 100,00 entro luglio 2021, la seconda di € 50,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di € 80,00 con la retribuzione del mese di aprile 2022. Tale importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR, inoltre il medesimo andrà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.