L’articolo 30 comma 5 del DL sostegni definitivamente approvato e pubblicato nella GU del 21 maggio, prevede nella sua versione finale, che:

La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Pur essendo stato posticipato al 1° gennaio 2022 l’effetto di tale disciplina, si è incomprensibilmente deciso di mantenere, per l’anno 2021, la data del 31 maggio entro la quale le imprese che producono rifiuti urbani devono comunicare la scelta di avvalersi o meno del servizio pubblico.

La previsione circa la necessità di questa comunicazione è stata inserita proprio dal DL sostegni, non essendo esplicitamente previsto nulla in merito nel comma 10 dell’art. 238 del d.lgs 152/2006 (modificato dal d.lgs 116/2020).

In proposito è necessario precisare che tale comunicazione non consiste in un adempimento sanzionabile, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale i Comuni acquisiranno le informazioni necessarie ad organizzare il servizio pubblico ed effettuare la conseguente programmazione economico/finanziaria, anche ai fini della determinazione delle tariffe della TARI.

CNA ha sempre considerato questa comunicazione un inutile orpello che le imprese difficilmente possono gestire (non potendo conoscere con un anno di anticipo le informazioni circa i rifiuti che produrranno e non avendo i necessari elementi per operare una scelta tra servizio pubblico o privato).

Nonostante ciò il DL sostegni ha voluto confermare questa impostazione, venendo incontro alle forti pressioni avanzate dai Comuni anche per il tramite di ANCI.

Di conseguenza, essendo impraticabile una linea condivisa in maniera ampia con le altre Confederazioni volta a suggerire alle imprese di non effettuare la comunicazione nei tempi previsti, riteniamo che:

  • Le imprese che già sono nelle condizioni per optare, con molta probabilità, per una gestione dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, potrebbero più agevolmente rispettare la scadenza del 31 maggio e, dunque, procedere con la comunicazione al Comune.
  • Le imprese che presumibilmente opteranno per il servizio pubblico, possono non comunicare nulla, poiché la circolare del MITE aveva esplicitamente indicato che la comunicazione riguarda i rifiuti che l’azienda decide di conferire al di fuori del servizio pubblico.
  • Nei casi di incertezza per i quali le imprese non sono in condizione di inviare la comunicazione, individueremo successivamente le soluzioni da adottare, tenuto conto che abbiamo sempre considerato illegittima e non vincolante tale comunicazione e che proseguiremo nei tentativi di modifica normativa.

In sintesi CNA ritiene semplicemente più prudente far procedere con la comunicazione le imprese che sono in condizioni di farlo, poiché si limiteranno così i potenziali contenziosi con i Comuni che evidentemente tenteranno di tutto per riportare sotto TARI quanto più possibile anche le attività non domestiche.

In allegato una bozza di comunicazione da inviare al Comune e al Gestore incaricato della raccolta dei rifiuti urbani.