Prorogato al 20 agosto 2021 il versamento della prima rata fissa della contribuzione 2021 dovuta dagli artigiani e commercianti, in scadenza il 17 maggio
Previo espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e in attesa della pubblicazione del Decreto interministeriale contenente le disposizioni attuative, l’INPS comunica il differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021 al 20 agosto 2021.
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. La previsione era contenuta nella legge di Bilancio 2021 e riconosceva l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti all’INPS e danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’esonero contributivo è previsto in misura parziale, con un tetto massimo pari a 3.000 Euro, e spetta a lavoratori autonomi e imprenditori iscritti alla relativa gestione speciale dell’INPS o alla gestione separata, oltre agli iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti.
Per i soggetti che abbiano avviato l’attività entro il 2019, i requisiti di accesso all’esonero consistono in un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e in un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50.000 Euro.
N. B. I limiti reddituali non sono applicabili a coloro che hanno avviato l’attività nel 2020. E’ inoltre richiesta l’assenza di rapporti di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto intermittente senza indennità di disponibilità) e di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno ordinario di invalidità), fermo restando che l’esonero può essere richiesto a una sola gestione e riguarda i soli contributi previdenziali di competenza e dovuti per il 2021, escludendo qualsiasi contribuzione integrativa e premi dovuti a INAIL.
E’ necessario anche il possesso di un DURC regolare in corso di validità. L’eventuale contribuzione già versata ma oggetto di esonero, potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso.