L’INPS, con la Circolare n. 63, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali straordinari 2021.

Di seguito una sintesi dei requisiti di accesso e delle modalità di richiesta:

Chi sono i destinatari

I destinatari sono i genitori lavoratori dipendenti che possono fruire del congedo alternativamente fra loro, per figli conviventi di età fino a 14 anni.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, per i quali non si applicano il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età.

Tali congedi possono essere fruiti alternativamente fra i due genitori purché la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità smart working.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è possibile astenersi dal lavoro, senza percepire alcuna indennità, ma soltanto con la conservazione del posto di lavoro.

Requisiti per figli senza disabilità grave

Il lavoratore dipendente, del settore privato, per fruire del congedo, deve rispettare i seguenti requisiti:

  1. avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Per tale ragione, in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla misura e le giornate successive all’evento non possono essere indennizzate;
  2. non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  3. deve essere convivente con il figlio per tutto il periodo di fruizione. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

Il congedo per figli senza disabilità grave spetta a condizione che sussistano i seguenti requisiti relativamente al figlio per il quale si fruisce del congedo, ovvero:

  • essere minore di anni 14;
  • aver contratto l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione medica o da provvedimento della ASL territorialmente competente;
  • essere in quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • essere in DAD per sospensione dell’attività didattica in presenza.

Requisiti per figli con disabilità grave

Per ottenere il congedo per la cura di figli con disabilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, non sono necessari né il requisito della convivenza né il limite di 14 anni di età, ma occorre essere congiuntamente in possesso, oltre ai requisiti già visti per i figli senza disabilità grave, dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità;
  2. chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o territoriale, contenente la durata della sospensione.

Durata e indennizzo del congedo

Il congedo 2021 può essere fruito esclusivamente per periodi compresi tra il 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 30 del 2021) e il 30 giugno 2021. I periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti in Congedo 2021 semplicemente presentando domanda telematica del nuovo congedo, senza necessità di annullamento.

La conversione, tuttavia, dovrà essere comunicata prontamente al datore di lavoro. In tal caso, qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del Congedo 2021, l’Istituto provvederà alla definizione delle domande di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale originariamente richieste.

Situazioni di compatibilità

Malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo 2021.

Maternità e paternità: in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021 per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. In caso di percezione dell’indennità di maternità/paternità di genitori iscritti alla Gestione Separata o alla Gestione dei Lavoratori Autonomi, l’altro genitore, lavoratore dipendente, può fruire del congedo 2021 per lo stesso figlio, purché il genitore stia prestando attività lavorativa.

Ferie: la fruizione del congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Soggetti “fragili”: la fruizione del congedo è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile.

Permessi e congedi ai sensi della Legge n. 104/1992: è possibile fruire del congedo nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi disciplinati dalla Legge n. 104/92, o del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario.

Inabilità e pensione di invalidità: la fruizione del congedo 2021 è compatibile con i casi in cui all’altro genitore, convivente con il medesimo figlio, sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitori di figli avuti da altri soggetti: la fruizione del congedo 2021, da parte di uno dei genitori, è compatibile con la fruizione del medesimo congedo o lo svolgimento di lavoro agile da parte dell’altro genitore per figli conviventi minori di 14 anni avuti da altri soggetti, purché quest’ultimi non stiano fruendo di alcune delle misure citate.

Congedo straordinario ex Legge n. 176/2020 per genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. “zone rosse”: il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo ex Legge 176/2020 per altro figlio non convivente. La contemporanea fruizione dei due congedi, da parte dei due genitori per figli diversi, è possibile nel caso in cui uno dei due figli sia affetto da disabilità grave.

Congedo straordinario ex Legge n. 176/2020 per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, in caso di sospensione dell’attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o centri diurni a carattere assistenziale (vigente fino al 5 marzo 2021).: il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo ex Legge 176/2020 per altro figlio con disabilità grave in caso di sospensione delle attività in presenza.

Situazioni di incompatibilità

Congedo 2021: il congedo è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore.

Congedo per figli conviventi di età compresa tra 14 e 16 anni: il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del medesimo congedo per altro figlio convivente

Congedo parentale: il Congedo 2021 è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte dell’atro genitore, del congedo parentale per lo stesso figlio.

Riposi giornalieri della madre o del padre: la fruizione del Congedo 2021 non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa: il congedo non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa. Più in particolare il congedo non può essere fruito nel caso in cui l’altro genitore, convivente con il minore, sia sospeso dall’attività lavorativa in quanto destinatario di trattamenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in Deroga, assegno ordinario, NASpI e DISCOLL. Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli strumenti predetti, abbia solo una riduzione di orario di lavoro per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa ad orario ridotto, l’altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo.

Lavoro agile: la fruizione del congedo è incompatibile con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, sia per lo stesso figlio sia per altro figlio senza disabilità grave. Diversamente, la contemporanea fruizione dei due benefici è compatibile qualora una dei figli abbia una disabilità grave.

Part-time e lavoro intermittente: la fruizione del congedo è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore.

Compatibilità del congedo 2021 con i bonus baby-sitting

Alcune categorie di lavoratori possono scegliere, per figli conviventi fino a 14 anni, la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per l’iscrizione a centri estivi.

Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, facenti parte di queste categorie di lavoratori, è incompatibile la fruizione contemporanea, da parte dei due genitori, dei Congedi 2021 e dei bonus nell’ambito della medesima settimana.

La contemporanea fruizione dei due bonus, da parte dei due genitori, per due figli diversi, è possibile soltanto nel caso in cui uno dei due figli sia disabile grave.

Presentazione della domanda

Con il messaggio n. 1752/2021 l’INPS, ha comunicato che sul proprio portale istituzionale, è attiva la piattaforma telematica per la presentazione delle domande di congedo parentale Covid-19, introdotto dal Decreto Sostegni.

La stessa procedura è utile anche per la conversione nel “Congedo 2021 per genitori” di eventuali periodi di congedo parentale ordinario già fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021, oppure fruiti dall’entrata in vigore della norma (Decreto-Legge n. 13/2021) fino al 28 aprile, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica.

Si suggerisce di farsi rilasciare dalla segreteria della scuola, apposita dichiarazione sui periodi oggetto di questi congedi.

La presentazione della domanda può avvenire direttamente accedendo al sito dell’INPS tramite Spid, oppure affidando la pratica al Patronato Epasa-Itaco. A tal proposito è possibile inviare una email a parma@epasa-itaco.it, telefonare al numero 0521.227211 per la sede di Parma, oppure contattare direttamente uno degli uffici di CNA Parma per fissare un appuntamento nella sede più vicina.