La circolare del Ministero della Salute ha siglato in data 6 aprile 2021 il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna il primo protocollo del 24 aprile 2020.

Gli aggiornamenti apportati riguardano in particolare:
  • la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 per i positivi oltre il 21° giorno e “liberati” dall’AUSL potranno ritornare in azienda solo dopo la negativizzazione certificata da un tampone molecolare o antigenico (veloce);
  • il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
  • il ruolo del medico competente che deve intervenire nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
  • la sostituzione, tra i motivi che richiedono l’accertamento della situazione sanitaria, del termine sintomi di malattie da raffreddamento con il più ampio “sintomi influenzali”;
  • l’obbligo di non entrare in azienda se provenienti da zone a rischio o in caso di contatto con positivi nei 14 giorni precedenti;
  • in caso di presenza di lavoratori di ditte esterne, l’obbligo di informare il medico competente dell’azienda committente di eventuali positività per la definizione dei contatti stretti;
  • la pulizia a fine turno di tastiere, mouse, eccetera deve essere garantita anche con riferimento a strumenti di lavoro ad uso promiscuo;
  • la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (legge 77/2020).
Vaccinazioni anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

Sono parte integrante del protocollo le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

È previsto che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, con il coordinamento delle Associazioni datoriali, possano aderire, inviando all’Azienda sanitaria di riferimento, il loro piano vaccinale, indicando il numero di vaccini richiesti per i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione del vaccino, così da consentire all’Azienda sanitaria la programmazione delle distribuzioni.

Clicca QUI per leggere il comunicato stampa della Regione Emilia-Romagna.

In questo caso i servizi sanitari regionali territorialmente competenti forniranno i vaccini, i dispositivi per la somministrazione (aghi/siringhe), gli strumenti formativi previsti per i lavoratori e quelli per la registrazione delle vaccinazioni eseguite. Il resto dei costi (medico competente/sanitari) restano a carico del datore di lavoro.

In alternativa alla vaccinazione diretta è stato previsto che i datori di lavoro che intendono collaborare all’iniziativa di vaccinazione dei propri lavoratori, possano ricorrere alle strutture sanitarie private, anche per il tramite delle Associazioni datoriali o nell’ambito della bilateralità, stipulando specifiche convenzioni con strutture/laboratori accreditati per la vaccinazione

È stata prevista una ulteriore possibilità di intervento nella campagna vaccinale per tutti quei datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ma che intendano comunque collaborare alla vaccinazione dei propri lavoratori. In quest’ultimo caso gli imprenditori si possono avvalere delle strutture sanitarie dell’INAIL (circa 120 in Italia quelle adibite a svolgere funzioni ambulatoriali) con oneri a totale carico dello stesso Istituto.

Rientro al lavoro dopo l’infezione da Covid-19:

La Circolare del Ministero del 12 Aprile 2021 fornisce le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia Covid-19 e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Sulla base del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle sotto indicate:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
  • Lavoratori positivi sintomatici
  • Lavoratori positivi asintomatici
  • Lavoratori positivi a lungo termine
  • Lavoratore contatto stretto asintomatico

 

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