Proroga moratoria PMI

La moratoria bancaria straordinaria istituita dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020) per fronteggiare l’emergenza Covid19 è stata prorogata al 30 giugno 2021. Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando richiesta al proprio istituto entro il 31 gennaio 2021.

La moratoria è stata fondamentale in questi mesi di emergenza permettendo alle imprese la sospensione delle scadenze bancarie in periodi di scarsa operatività.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI – MCC

I commi dal 244 al 247 hanno prorogato la disciplina straordinaria del Fondo Centrale di Garanzia istituita dal Decreto Liquidità (DL 23/2020) fino al 30 giugno 2021. Ancora 6 mesi di tempo quindi per le PMI per poter richiedere la garanzia del FCG sui nuovi finanziamenti bancari. Per le sole imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 la proroga terminerà il 28 febbraio 2021.

Finanziamenti lettera m) ex 25.000 euro

Nuovo allungamento per finanziamenti agevolati coperti da garanzia del FCG previsti dall’articolo 13 del Decreto Liquidità (DL 23/2020). I finanziamenti di importo massimo pari al 25% del fatturato e comunque non oltre 30.000 euro (25.000 nella prima versione), possono avere ora una durata massima di 15 anni, rispetto ai 10 precedentemente previsti. Per i finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il solo adeguamento del tasso di interesse.

Nuova Sabatini

Confermato il rifinanziamento dell’importante contributo sugli investimenti grazie ad nuovo stanziamento da 370 milioni di euro. Il comma 95 prevede inoltre che l’erogazione del contributo spettante avvenga ora in un’unica soluzione per qualsiasi importo di investimento ammissibile, quindi non più solo per investimenti fino a 200.000 Euro.

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Credito d’imposta beni strumentali ordinari nuovi

Ai commi 1054 e 1055 dell’art 1 il credito di imposta in beni strumentali nuovi è stato prorogato e rivisto in rialzo rispetto alla precedente edizione. L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che a decorrere dal 16 novembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

I beni ammissibili sono i beni strumentali nuovi ad esclusione di:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;

A differenza della precedente annualità il credito è ora aperto anche ai beni immateriali.

Si ricorda che per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 l’azienda potrà beneficiare del credito maggiorato specifico descritto nel successivo punto.

Rispetto al 2020 le percentuali vengono aumentate e viene inserita anche una nuova categoria di spesa specifica per gli investimenti relativi allo smart working (solo per il 2021). Di seguito le nuove percentuali di agevolazioni:

 

L’agevolazione si configura come un credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), e per tutte le categorie sarà utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo oppure 1 solo in caso di beni ordinari acquisiti da aziende con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro (comma 1059); Importante novità rispetto alla precedente edizione quando le quote annuali erano 5. Altra importante novità è il primo periodo di utilizzo. Se nel 2020 l’utilizzo partiva dall’anno successivo rispetto alla messa in funzione, per il 2021 l’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per i beni.

Credito d’imposta investimenti 4.0

La nuova legge di Bilancio ai commi dal 1056 al 1058 dell’art. 1 ha potenziato le agevolazioni per investimenti in Industria 4.0 estendendone l’efficacia fino al 31 dicembre 2022 ma con un’intensità decrescente. Il potenziamento riguarda non solo l’entità del credito ottenibile, ma anche il minor tempo di utilizzo e una fruibilità immediata.

L’agevolazione si configura ancora come credito d’imposta e sarà riconosciuto alle imprese che a decorrere dal 16 novembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Di seguito le nuove percentuali di agevolazione:

I beni ammissibili restano gli stessi definiti dalla Legge di Bilancio 2017, ossia quelli dettagliati nell’Allegato A e B della medesima legge.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a differenza della precedente annualità quando le quote annuali erano 5. Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia asseverata da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 Euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).

Dal 2021 l’utilizzo del credito di imposta potrà partire dallo stesso anno di avvenuta interconnessione dei beni.

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Credito d’imposta in R&S e credito d’imposta formazione 4.0

La Legge di Bilancio modifica anche queste due agevolazioni ai commi da 1064, 1066, 1067. Nel dettaglio:

Credito di Imposta R&S:

Il credito di imposta viene prorogato fino al 31/12/2022 con nuove percentuali di agevolazioni:

  • per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 20% (rispetto al precedente 12%), nel limite di 4 milioni di euro (anziché 3 milioni).
  • per le attività di innovazione tecnologica, nella misura del 10% (rispetto al precedente 6%) nel limite di 2 milioni di euro (anziché 1,5 milioni);
  • per le attività di design e ideazione estetica, nella misura del 10% (rispetto al precedente 6%) nel limite di 2 milioni di euro (anziché di 1,5 milioni).
  • per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nella misura del 15% (in luogo del precedente 10%) nel limite di 2 milioni di euro (anziché 1,5 milioni).

Viene inoltre introdotto l’obbligo di asseverare la “relazione tecnica” che le imprese beneficiarie del bonus sono tenute a redigere e conservare. Tale relazione illustra le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione.

Credito d’imposta formazione “4.0”

Proroga anche per il credito si imposta Formazione 4.0 fino al 31/12/2022. Vengono inoltre forniti anche chiarimenti sui costi agevolabili, in particolare vengono introdotti:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Bonus Pubblicità

Rinnovato per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Viene quindi confermata l’impostazione straordinaria istituita con l’emergenza COVID del 2020

Ai fini della concessione del credito d’imposta i soggetti interessati, sono tenuti a presentare una apposita comunicazione telematica – sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente, tra gli altri, il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nell’anno oggetto di agevolazione.