La Manovra 2021 approvata il 30.12.2020, e modificata con un decreto correttivo per dare copertura alla stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale (le risorse stanziate per la misura erano la metà di quelle necessarie) è, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 in materia fiscale sono tante perciò nell’articolo riportiamo in modo sintetico i provvedimenti principali.

 

Credito d’imposta beni strumentali, R&S e Formazione 4.0

La cosiddetta “Transizione 4.0” prevede la proroga al 2022 e il potenziamento dei crediti d’imposta necessari per accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e cioè del:

  • credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali;
  • credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;
  • credito d’imposta Formazione 4.0.

Con riferimento al bonus investimenti in beni strumentali vengono inclusi anche i beni immateriali “ordinari”; già dal 16 novembre 2020 fino al 2022 (con termine “lungo” 30 giugno 2023 a determinate condizioni); vengono potenziate le aliquote e viene incrementato il plafond delle spese ammissibili; utilizzo del credito per i beni “ordinari” in un’unica quota annuale per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni; utilizzo del credito d’imposta sin dall’anno dell’investimento e in tre quote annuali costanti (in luogo delle cinque quote); la perizia diventa asseverata per i beni “4.0” (non più semplice).

 

Bonus R&S e innovazione

  • Proroga al 2022;
  • Incremento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
  • Incremento del credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • Incremento del credito d’imposta dal 10% al 15% della misura dell’incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell’ammontare massimo del credito d’imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
  • Obbligo di asseverazione della relazione tecnica.

 

Credito d’imposta per costi di consulenza per la quotazione di PMI

Prorogato fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI (art. 1 comma 89 della L. 205/2017).

 

Lotteria degli scontrini

  • Rinvio al 01.02.2021 dell’avvio della lotteria.
  • Dal 01.03.2021 sarà possibile segnalare l’esercente infedele.
  • Si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.

Al comma 1097, invece, viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback

non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

Rinegoziazione del canone

Per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del

contratto di locazione, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui. Per accedere al contributo è necessario che:

  • sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003 (la disposizione del Ddl. di bilancio, non facendo riferimento alla data del 29 ottobre 2020, dovrebbe consentire l’applicazione del contributo anche per contratti stipulati dopo tale data);
  • il locatore conceda una riduzione del canone;
  • l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale. Ai fini del riconoscimento del contributo, l’art. 9-quater comma 2 prevede che il locatore comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la inegoziazione del canone deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.

 

Spese veterinarie

Aumenta da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie detraibili al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis), del Tuir.

 

Proroga bonus edilizi

  • Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
  • il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
  • la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
  • l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
  • il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
  • il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Superbonus 110%

  • Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.
  • In particolare:
  • tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari – IACP – fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
  • il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
    • impianti per l’approvvigionamento idrico;
    • impianti per il gas;
    • impianti per l’energia elettrica;
    • impianto di climatizzazione invernale;
  • viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
  • si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali dipari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
  • vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;
  • viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
  • per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

 

Bonus idrico

Altra novità 2021 è il bonus idrico o bonus rubinetti e bagno, pronto ad aprire il nuovo anno delle famiglie meno abbienti. Si tratta di un incentivo di 1.000 euro per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari utili al risparmio di acqua. L’importo previsto è: 1.000 euro per le famiglie e 5.000 euro per i pubblici esercizi.

 

Bonus occhiali e lenti

Incentivo per l’acquisto di ausili per la vista: il bonus occhiali e lenti progressive 2021 prevede l’introduzione del “fondo tutela vista”, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023.Si tratta di un voucher da 50 euro una tantum destinato alle famiglie con un Isee inferiore ai 10 mila euro per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto progressive.

 

Bonus bici cargo

Previsto anche un bonus per l’acquisto delle bici cargo, fornite di un cesto o un cassone grande per trasportare oggetti pesanti e ingombranti. Verrà concesso un credito d’imposta fino al 30% e al massimo di 2 mila euro per chi ne acquista una.

 

Bonus tv

In arrivo anche il bonus tv per le famiglie con Isee fino a 20 mila euro. Si tratta di un voucher o buono di 50 euro per l’acquisto di un televisore nuovo e di nuova generazione, per favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo.

 

Indennità autonomi e P. Iva

Introdotta un’indennità per lavoratori autonomi. In particolare, questa viene riconosciuta, previa domanda: ai soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, che non sono titolari di trattamento pensionistico diretto non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatori e non percepiscono il Reddito di cittadinanza, hanno un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, registrano nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un calo del 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti. L’importo oscilla da 250 euro a 800 euro al mese.

 

Stop ai contributi per gli autonomi

L’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi e dai professionisti nascerà da un fondo da 1 miliardo per il 2021. Viene riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

 

Riallineamento avviamento con sostitutiva al 3%

Le società che redigono il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili IAS/IFRS, possono riallineare le divergenze tra valori fiscali e contabili relativi ai beni materiali e immateriali (esclusi i bene merce) ed alle partecipazioni immobilizzate, grazie all’art. 110 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto “Agosto”).

Quindi, i maggiori valori emersi nell’ambito dell’operazione di conferimento, che avrebbero potuto essere affrancati con il Dl 23/2020, versando l’imposta sostitutiva dal 12% al 16%, possono oggi essere riconosciuti fiscalmente con il pagamento di un’imposta sostitutiva di appena il 3%, grazie al Dl 104/2020. Tuttavia, non tutte le casistiche venivano contemplate dal nuovo allineamento. Grazie al Dl 104/2020, infatti, sono riallineabili esclusivamente i valori relativi a “i beni d’impresa e le partecipazioni” risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, esclusi i bene merce e l’avviamento. Ora, grazie alla Legge di Bilancio 2021, anche l’avviamento rientra tra gli asset riallineabili. Per poter effettuare il riallineamento, dovrebbe essere sufficiente l’apposizione dello stato di sospensione d’imposta ad una qualsiasi riserva di patrimonio netto, per un importo pari all’ammontare del disallineamento oggetto di imposta sostitutiva, al netto dell’imposta sostitutiva stessa.

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.

Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.

Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.

La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

 

Termini di ricapitalizzazione rinviabili fino a cinque anni

Il legislatore interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità e rinvia gli obblighi di ricapitalizzazione di un quinquennio. È permesso un rinvio delle modificazioni statutarie di oltre cinque anni. Fermo restando l’obbligo d’immediata convocazione dell’assemblea al verificarsi della perdita rilevante, viene concessa ai soci la possibilità di rinviare sino all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo: sia la riduzione di cui all’articolo 2446 (e 2482-bis c.c.), che la ricostituzione del capitale eroso dalle perdite di cui all’articolo 2447c.c. (e 2482-ter).

Fino a quella assemblea rimane sospesa anche la causa di scioglimento prevista dall’articolo 2484, n. 4 del c.c..

 

Tassazione dei ristorni

Il comma 42 – di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 – prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

 

Esenzione IRPEF redditi agrari

Il comma 38 – intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 – proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

 

IVA agevolata su take away e delivery

Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

 

IVA vaccini Covid-19

Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.

 

Detassazione dividendi ENC

L’art.10 intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali (di cui alla lettera d), del Tuir)) i quali attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES). con l’art. 10 della legge di Bilancio 2021, si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni:

  • gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 1);
  • tali attività devono essere svolte in determinati settori (comma 2);
  • i beneficiari dell’agevolazione devono di destinare il relativo risparmio d’imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti (comma 3).

L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile.

 

Imposta registro minima terreni agricoli

Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

 

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero

Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:

  • la riduzione del 50% dell’IMU;
  • la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.

 

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo

Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;-
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
  • – immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.

L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati

Il comma 50 – di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 – consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.

Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Locazioni brevi

Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.

Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.

Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

 

Bonus locazioni

Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.

Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

 

Plastic e sugar tax

I commi 1084 e 1085 modificano la disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.

Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2022.

 

Semplificazioni fiscali

In particolare con il comma 1102:

  • si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per questi contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
  • si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
  • si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

 

Bollo sulle fatture elettroniche

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

  • viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
  • viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
  • si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenticorrelati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni

I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

 

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

 

Misura Resto al Sud

Con il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misura agevolativa “Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

 

Proroga crediti d’imposta

Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:

  • il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
  • il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
  • il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

 

Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES

Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.

 

Garanzia SACE

I commi 206 e 208-218, intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

  • alle cessioni dei crediti pro soluto;
  • ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

 

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI

Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

 

Proroga moratoria PMI

I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

 

Incentivi auto bassa emissione CO2

I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:

  • per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo – concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA – è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
  • per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.

Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194.

Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro

Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d’imposta:

  • è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
  • è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.

 

Legge di Bilancio 2021 – il testo integrale