Spostamenti tra Comuni per ragioni di spesa

Sul tema si è pronunciata con una specifica FAQ la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la quale: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre tra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito entro tali limiti che dovranno essere autocertificati”.

A tale riguardo:

  • nel concetto di “spesa” rientrano le spese per generi alimentari;
  • lo spostamento verso un comune diverso da quello in cui si abita è da considerarsi legittimo, alla luce del contenuto della Faq in argomento, ove venga rispettato il criterio della contiguità e vicinanza territoriale indicato nella FAQ.

Infine gli spostamenti, così come declinati nella FAQ prima citata, non possono essere comunque ammessi tra regioni confinanti (art. 2, comma 4, lett. a) e b) del DPCM 3 novembre 2020)

Spostamento tra Comuni per esigenze connesse al servizio alla persona (parrucchieri, estetisti, gommisti, lavanderie, autofficine)

L’art. del DPCM 3 novembre 2020 (zona scenario di elevata gravità. Livello di rischio alto) vieta, con l’art. 2, comma 4, lett. b, ogni spostamento, con qualunque mezzo, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione. Nel corpo delle disposizioni contenute nell’art. 2 sono declinate le eccezioni a tale divieto.

L’esame dell’art. 2, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, induce a ritenere ESCLUSI dalle eccezioni de quibus gli spostamenti tra Comuni o Regioni per esigenze connesse ai servizi alla persona o estetistia meno che nel territorio comunale non sia registrata l’assenza di siffatti servizi.

Analogo orientamento viene espresso con riguardo a gommisticarrozzerieautofficine e lavanderie.
Tale orientamento trae origine dalla ratio delle disposizioni adottate sia in sede centrale che a livello regionale tese, in primis, alla salvaguardia della salute pubblica in un’ottica di bilanciamento con le esigenze primarie indicate nelle stesse disposizioni.

È possibile spostarsi tra comuni diversi per raggiungere l’AUTOFFICINA in caso di appuntamento fissato prima dell’ingresso in zona arancione?

Si ritiene che tale spostamento non sia ammissibile, anche se si tratta di appuntamento fissato in data antecedente l’ordinanza del ministro della Salute del 13 novembre scorso che prevede l’ingresso dell’Emilia-Romagna in zona arancione.

È possibile spostarsi tra comuni diversi per recarsi dal GOMMISTA presso il quale siano custodite le gomme per il ricambio stagionale già di proprietà del cliente?

In questo caso, si ritiene che lo spostamento tra Comuni diversa sia ammissibile, purché comprovato. Al cittadino è dunque consentito raggiungere il gommista presso il quale ha depositato il proprio treno di gomme per il ricambio stagionale obbligatorio per legge.

È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per fare tatuaggi dal proprio TATUATORE di fiducia?

No. Si richiama infatti quanto già indicato nell’orientamento relativo allo spostamento tra Comuni per esigenze connesse ai parrucchieri ed estetisti. L’esame dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, nonché delle disposizioni contenute nell’ordinanza adottata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 12 novembre 2020, porta a ritenere esclusa da eccezioni ai divieti tale attività.

È possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza per eseguire il trattamento di rinfoltimento capelli?

È ammessa la possibilità di recarsi fuori Comune in caso di trattamento di rinfoltimento capelli già iniziato – e magari anche già pagato – se è comprovabile che l’interruzione del trattamento vanificherebbe i benefici delle precedenti “sessioni”. In questo caso, si tratterebbe di una prestazione cosiddetta “infungibile”, che comunque dovrà essere autocertificata e comprovata dal cliente.

Fonte: Ufficio Stampa Regione Emilia Romagna