L’INPS ha da poco concluso le operazioni di aggiornamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di indennità Covid-19 di 600/1.000 euro, oggetto di novità introdotte, da ultimo, dal Decreto-Legge “Agosto” che ha previsto ulteriori misure.
Si fornisce, con la presente, un quadro d’insieme delle categorie interessate dalla indennità ricordando che il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità COVID-19 onnicomprensiva per le categorie di lavoratori stagionali o somministrati del turismo e degli stabilimenti balneari, intermittenti, occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori dello spettacolo, prevista dal Decreto Agosto.
Il termine del 13 novembre 2020 è stato introdotto dal Decreto Ristori pertanto, dal 14 novembre 2020, non sarà più possibile inviare le domande.
- Indennità onnicomprensiva, ex art. 9, D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”)
L’art. 9, del Decreto “Agosto”, ha previsto la possibilità, per alcune categorie di lavoratori, di richiedere una ulteriore indennità onnicomprensiva pari a 1000 Euro.
Si elencano, nel particolare, le categorie interessate e i relativi requisiti richiesti per l’accesso al beneficio in oggetto.
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 15 agosto 2020.
- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 15 agosto 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per tutte le quattro categorie su menzionate, i richiedenti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione.
L’indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), e che possano far valere, quindi:
– almeno trenta contributi giornalieri versati nell’anno 2019;
– un reddito, per l’anno 2019, derivante da tali attività, non superiore a 50.000 Euro.
Per espressa previsione normativa, l’indennità spetta anche ai lavoratori dello spettacolo in possesso di:
– almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019;
– un reddito, per l’anno 2019, derivante da tali attività, non superiore ai 35.000 euro.
Considerato, inoltre, il rimando effettuato dall’art. 9, co. 4, del D.L. “Agosto”, all’art. 38 del D.L. “Cura Italia”, si sottolinea che le due categorie interessate devono risultare anche non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”).
Le indennità previste dal più volte citato art. 9, sono tra loro incumulabili e sono altresì incumulabili con le ulteriori indennità previste dal “Decreto Agosto” e dall’art. 44 del “Decreto Cura Italia”.
IMPORTANTE
Si sottolinea, inoltre, che per i lavoratori che hanno già presentato domanda e beneficiato nei mesi scorsi delle indennità in argomento, non sarà necessario presentare domanda perché l’Istituto procederà alla verifica e all’eventuale istruttoria d’ufficio (Messaggio INPS n. 3160/2020).
- Indennità ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Decreto Interministeriale 13 luglio 2020.
Come chiarito dalla Circolare INPS n. 94/2020, il D.I. 13 luglio 2020, attuativo dell’art. 44, D.L. “Cura Italia”, ha previsto una indennità pari a 600 euro per ciascun mese di marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal Covid-19 e non coperti da altre tutele:
– i titolari, nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate; unitamente al requisito di cui sopra, detti lavoratori devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno trenta giornate; infine, i predetti lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020
Tale indennità non è compatibile con il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, le indennità Covid-19 di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. Cura Italia, le indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, le indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’art. 84, D.L. Rilancio, le indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85, D.L. Rilancio, reddito di emergenza e reddito di cittadinanza.
Ancora con riferimento ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, con il comma 5 dell’art. 9 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”), il legislatore ha inteso tutelare ulteriormente tali lavoratori con una aggiuntiva indennità onnicomprensiva di 1000 euro.
Le condizioni per l’accesso a tale indennità sono le medesime di cui al D.I. 13 luglio 2020 che, però, dovranno essere verificate alla data del 15 agosto (data di entrata in vigore del predetto Decreto-Legge) e non del 14 luglio come previsto invece, dal su menzionato Decreto Interministeriale.
Come chiarito dall’Istituto con il Messaggio 3160/2020, i lavoratori che hanno già beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’istruttoria.
Inoltre, con il predetto Messaggio, l’Istituto ha sottolineato che tale ulteriore indennità non è compatibile con le indennità Covid-19 previste dal “Decreto Agosto” e dall’art. 44 del “Decreto Cura Italia”.
- Indennità aggiuntiva in favore dei lavoratori che hanno sospeso l’attività, nei comuni indicati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
Come già esposto con la Comunicazione EPASA-ITACO del 1’ ottobre 2020, con la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), il Legislatore ha introdotto l’art. 44-bis, con il quale ha previsto l’erogazione di una indennità aggiuntiva, pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, in favore dei lavoratori autonomi dei comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, delle Regioni Lombardia e Veneto.
Si rimanda al decreto il dettaglio preciso dei comuni interessati.
- Indennità in favore dei pescatori autonomi.
L’art. 222, comma 8, del Decreto “Rilancio”, ha previsto una indennità pari a 950 euro, per il mese di maggio 2020, in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla Legge n. 250/1958, e a tale titolo iscritti all’Inps (Allegato 1 – slide n. 8).
Per accedere a tale beneficio, è necessario che gli interessati non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata.
Come chiarisce l’Istituto con la Circolare n. 118/2020, possono essere destinatari dell’indennità in parola, i pescatori autonomi e i soci di cooperative che operano in qualità di lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
Tale indennità è incompatibile con:
- le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della
Gestione separata e delle Casse professionali e con l’APE Sociale;
- l’indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’art. 85, D.L. n. 34/2020;
- le indennità di cui all’art. 44, D.L. n. 18/2020
- le indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui all’art. 98, D.L. n. 34/2020;
- le indennità previste dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 84, D.L. n. 34/2020;
- il Reddito di Emergenza (REM).
I lavoratori beneficiari delle indennità Covid-19, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità Covid-19, in luogo del versamento dell’indennità Covid-19, si procede a integrare il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
L’indennità, pertanto, non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, solo nel caso in cui l’importo dello stesso risulti pari o superiore a quello dell’indennità.