Il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM che entra in vigore da oggi 26 OTTOBRE che resta valido fino al 24 NOVEMBRE.
Rispetto al DPCM del 18 ottobre scorso, si evincono maggiori restrizioni pertanto sostituisce il precedente e rimanda, laddove le condizioni epidemiologiche lo richiedano, ad ulteriori prescrizioni delle Regioni e dei comuni.
Rimane invariato il richiamo alle regole anti-contagio da rispettare singolarmente (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale) e il richiamo ai Protocolli delle Regioni approvati per ogni singola attività nei mesi di Maggio e Giugno.
Ecco le principali misure.
BAR E RISTORAZIONE
- Le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pub, bar, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00 e con un massimo di quattro persone per tavolo se non conviventi;
- Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti
- Rimangono consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
SALE GIOCHI E BINGO
- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò sono sospese.
SPORT
PALESTRE E PISCINE
- Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
IMPIANTI SCIISTICI
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
COMPETIZIONI SPORTIVE
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
STRUTTURE RICETTIVE
- Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
CINEMA E TEATRI E MUSEI
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in altri spazi anche all’aperto
- Consentito l’accesso ai musei culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.
STOP A SAGRE E FIERE
- Sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale e internazionale.
CONGRESSI E CONVEGNI
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
CERIMONIE E FESTE
- Vietate feste private al chiuso e all’aperto, incluse feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose
- Sconsigliato ospitare persone non conviventi; raccomandato anche l’uso della mascherina in presenza di ospiti esterni al nucleo famigliare.
- Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche
SCUOLA ED ISTRUZIONE
SCUOLE
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
- E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
UNIVERSITA’
- Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione
CHIUSURA DI PIAZZE E STRADE DOPO LE 21
- I comuni possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
PARCHI PUBBLICI
- Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
- Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Scarica il NUOVO DECRETO del 25 ottobre 2020
Scarica la Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020