Con la pubblicazione del Decreto Agosto sono state definite le modalità di attribuzione dell’indennità di 1.000 Euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza privati. Di seguito i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande:

Caratteristiche dell’indennità

  1. L’importo è pari a 1000 Euro;
  2. Viene riconosciuta in automatico ai professionisti che hanno beneficiato dell’indennità di marzo e/o aprile 2020 (di cui rispettivamente ai DI 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020);
  3. Esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020, il riferimento temporale per la cessazione dell’attività (cessazione della partita IVA);
  4. Riconosciuta ai liberi professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità per i mesi di marzo e/o aprile 2020, previa domanda da presentare alla cassa di appartenenza (es. i professionisti che hanno cessato la Partita IVA dal 01 maggio 2020 al 31 maggio 2020) entro il 14 settembre 2020;
  5. Corrisposta, se non diversamente disposto, applicando le disposizioni di cui al Decreto del ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia del 29 maggio 2020 (consultabile per mezzo della funzione vedi anche) con l’aggiornamento del riferimento temporale di cui alla precedente lettera c)
  6. I professionisti che sono iscritti a più di una cassa di previdenza, devono presentare la domanda solo ad una di esse.

Le indicazioni fornite in occasione della pubblicazione del Decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia del 29 maggio 2020 riferite all’indennità di aprile 2020 sono consultabili attraverso la funzione “vedi anche”. Le stesse sono da considerarsi aggiornate come riportato ai punti sopra esposti, prestando particolare attenzione a:

Requisiti reddituali richiesti

L’indennità di 1000 euro, che non concorre alla formazione del reddito del percettore, è riconosciuta ai soggetti lavoratori la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il diritto all’indennità è prevista per coloro che:

  • nel periodo di imposta 2018 abbiamo percepito un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro;
  • nel periodo di imposta 2018, abbiano percepito un reddito professionale, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, superiore a 35.000 euro e fino a 50.000 euro. Per gli iscritti all’ente di previdenza nel corso del 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;
  • abbiano cessato l’attività con la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero aver ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale.

In tal caso la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa è comprovata nel caso in cui vi sia stata la riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per  i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’art.1, comma 2, lettera a) del DI 28/03/2020 (attività limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza all’emergenza epidemiologica), tale previsione non si applica a coloro che si sono iscritti alle casse di previdenza private nel corso del 2019 e del 2020.

Presentazione della domanda

I professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e/o aprile, ma che sono in possesso dei requisiti previsti e presentano le condizioni richieste dal Decreto 29 maggio 2020 per accedere all’indennità per il mese di maggio 2020, devono presentare la domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del Decreto Agosto, ovvero entro e non oltre il 14 settembre 2020. Le istanze presentate dopo il 14 settembre 2020 o prive delle informazioni richieste saranno considerate inammissibili ai fini del beneficio. Per presentare l’istanza, si rimanda alle indicazioni pubblicate sui siti delle singole casse di previdenza.

Per maggiori informazioni:

Luca Spagnoli, Direttore Epasa-Itaco | Tel. 0521/227211 | Email: parma@epasa-itaco.it