Si apre oggi 1 settembre 2020 la finestra straordinaria per accedere al bonus pubblicità con le novità previste dal decreto Rilancio. Con il regime attuale infatti, valido solo per il 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato. Scadenza per la presentazione della richiesta è il 30 settembre 2020.

Le imprese che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vogliono ampliare i propri investimenti pubblicitari, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova. Se non verrà presentata una nuova prenotazione resterà valida quella già trasmessa e il credito d’imposta sarà automaticamente determinato con i nuovi criteri.

Di seguito le principali caratteristiche del bonus pubblicità:

Il Decreto Rilancio, innalza, per il 2020, la misura del bonus pubblicità al 50% ( in caso del raggiungimento del plafond stanziato, l’importo del contributo sarà riparametrato tra tutti i richiedenti ammissibili) rispetto al 75% del solo valore incrementale previsto dalla precedente disciplina. La base di calcolo dell’agevolazione è quindi ora costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato.

Saranno considerate ammissibili le spese per:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online locali con la fondamentale condizione che devono necessariamente essere testate giornalistiche registrate
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato

Possono usufruire del Bonus pubblicità:

  • Imprese
  • Lavoratori autonomi
  • Enti non commerciali

Solo per il 2020 sono ammissibili anche le situazioni di seguito dettagliate, precedentemente escluse dall’agevolazione:

– investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;

– assenza di investimenti pubblicitari nel 2019;

– attività avviate nel corso dell’anno 2020.

Il bonus pubblicità si configura come credito di imposta e sarà utilizzabile in compensazione sul modello F24

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo:

  • La realizzazione grafica pubblicitaria;
  • La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc);
  • Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google;
  • Spese per la produzione di volantini cartacei periodici;
  • Siti web non registrati come testata giornalistica.

 

Prefina Parma la società di consulenza specializzata in accesso al credito e finanza agevolata del Gruppo CNA, potrà presentare per voi la domanda di richiesta all’ammissione del contributo per le spese sostenute nel 2020.

Per informazioni contattare Francesco Fontana
Tel: 0521.227231 | ffontana@prefinaparma.it