I vari tasselli sono pian piano andati a posto e ora il Superbonus 110% si può considerare operativo a tutti gli effetti. La scorsa settimana, infatti, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli ha firmato i  Decreti attuativi che definiscono sia i requisiti tecnici che devono possedere gli interventi per accedere ai Superbonus al 110%, sia la modulistica per l’asseverazione e la trasmissione della stessa agli organi competenti.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sui requisiti tecnici definisce le caratteristiche tecniche degli interventi, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

Lo scorso 8 agosto sono poi usciti gli attesi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: la Circolare numero 24_E che contiene diversi chiarimenti operativi e i modelli e le relative istruzioni per chi decide di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. La Circolare fornisce diversi chiarimenti di dettaglio che in gran parte confermano quanto era atteso.

Importante la precisazione a proposito degli interventi “trainati”, ovvero quelli che possono accedere all’agevolazione del 110% solo se “eseguiti congiuntamente” a quelli trainanti come il cappotto o gli interventi sulla centrale termica. Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate l’intervento si considera eseguito congiuntamente se le spese relative sono sostenute, nel periodo di vigenza dell’agevolazione, e tra la data di inizio e la data di fine lavori per l’esecuzione degli interventi trainanti.

Desta qualche perplessità la limitazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate per cui il Superbonus spetterebbe solo per interventi su edifici residenziali con la conseguenza che, in caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, le unità immobiliari non residenziali potranno accedere all’agevolazione solo  se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50%, in caso contrario solo le unità immobiliari residenziali potranno accedere al Superbonus.

La comunicazione dell’opzione per cessione o sconto sul corrispettivo scatta dal 15 ottobre, mentre per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta potrà avvenire solo a partire dal 1° gennaio 2021.

L’esercizio dell’opzione avviene con presentazione telematica del modello di comunicazione approvato sabato scorso, da effettuarsi a cura del beneficiario o dall’amministratore del condominio. È comunque sempre possibile avvalersi di un intermediario fiscale. Quando l’opzione riguarda i Superbonus al 110% occorre che siano trascorsi almeno 5 giorni dal rilascio, da parte dell’ENEA, della ricevuta di avvenuta trasmissione delle asseverazioni richieste in tali casi e inoltre alla presentazione della comunicazione provvede direttamente il soggetto che ha apposto il visto di conformità necessario in questo casi.

Sarà nostra cura pubblicare ulteriori dettagli e nuovi aggiornamenti al rientro dalla pausa estiva. Di seguito, i documenti citati nell’articolo:

Provvedimento Agenzia delle Entrate

Modello per la comunicazione dell’opzione_ISTRUZIONI

Modulo per la comunicazione dell’opzione

Decreto Ministeriale_ASSEVERAZIONE

 

CNA Bonus Facile

Ricordiamo che è attivo il servizio di consulenza CNA Bonus Facile”, che mette a disposizione le competenze di un team di professionisti esperti nel settore dell’edilizia e in ambito fiscale, grazie al quale sarà possibile trovare tutte le risposte ai propri dubbi e usufruire delle agevolazioni fiscali per l’edilizia in totale semplicità e sicurezza. Il servizio comprende anche la possibilità di richiedere il rilascio del visto di conformità.

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