Il cosiddetto “Decreto semplificazioni” (DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) è stato pubblicato il 16 luglio in Gazzetta Ufficiale (GU n.178 del 16-7-2020 – Supplemento  Ordinario n. 24).

Si tratta di un testo  complesso che si snoda in 65 articoli; riservandoci una più puntuale disamina in un momento successivo vogliamo qui accennare ad alcuni provvedimenti che riguardano da vicino il mondo delle costruzioni  e degli appalti pubblici. Molte di queste novità avranno una durata predeterminata e sono destinate a decadere il 31 luglio 2021, salvo che questa scadenza non venga prorogata in sede di conversione del decreto.

In ambito di appalti  pubblici tra le novità di particolare rilievo occorre segnalare che è stato innalzato a 150.000 euro il limite per l’affidamento diretto, mentre quello  per procedure negoziate a inviti è stato portato fino alla soglia comunitaria di 5,35 milioni di euro, in questo caso con un numero minimo di imprese da invitare variabile a seconda dell’importo: almeno 5 imprese fino a 350.000 euro, 10 imprese da 350.000 al milione, e 15 imprese dal milione e fino alla soglia comunitaria. Alcuni affidamenti  particolari poi (ma la deroga è molto ampia: scuole, università, sanità, carceri, infrastrutture per la sicurezza ecc.) potranno essere assegnati  in deroga a qualunque norma di legge salvo il rispetto delle leggi penali, del codice antimafia  e delle direttive comunitarie.

Da segnalare l’abolizione della cauzione provvisoria del 2%  salvo che la stazione appaltante non disponga diversamente, ma in tal caso la decisione deve essere motivata e l’importo è dimezzato. Ci sono poi diverse correzioni procedurali tutte nel senso di accelerare gli affidamenti. Per i lavori in corso il Direttore lavori deve emettere un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto e un certificato di pagamento entro 5 giorni; i pagamenti dovranno essere effettuati entro 15 giorni dall’emissione del certificato e alle imprese devono essere riconosciuti gli extra costi legati all’emergenza sanitaria.

Importanti novità anche in ambito edilizio, in particolare per le ristrutturazione ove, in caso di demolizione e ricostruzione, cade l’obbligo di rispettare sedime e sagoma dell’edificio preesistente (salvo invece il rispetto delle distanze). Nelle rigenerazioni urbane i comuni potranno azzerare il contributo di costruzione.

Le pubbliche amministrazioni saranno tenute, entro 15 giorni dalla formazione del silenzio assenso, a emettere un documento che attesti la circostanza.

Alcune novità anche  in materia di abuso d’ufficio e danno erariale ove sono state introdotte alcune modifiche alla normativa tese a scoraggiare il cosiddetto “sciopero della firma”, ovvero l’eccesso di cautela da parte dei funzionari che per timore di sbagliare o di incorrere in sanzioni bloccano il procedimento: in particolare la “colpa grave” verrà perseguita solo in caso di omissione di un’azione, mentre se il funzionario agisce sarà perseguibile solo il dolo.  Novità in materia anche di abuso d’ufficio dove i casi perseguibili vengono meglio individuati e circoscritti.