Indennita’ di maggio per i lavoratori

Con la pubblicazione della circolare n. 80 2020, l’INPS ha completato l’emanazione delle istruzioni per l’accesso ai benefici previsti dall’art. 84 del Dl 34/2020 per il mese di maggio 2020.

I soggetti interessati sono:

  • I liberi professionisti titolari di partita
  • I CoCoCo
  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori in somministrazione

Che si aggiungono ai soggetti per i quali l’indennizzo è già disponibile e che abbiamo già trattato in una comunicazione precedente e che potete comunque consultare a questo link:

  • Lavoratori stagionali
  • Lavoratori intermittenti
  • Lavoratori autonomi occasionali
  • Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
  • Lavoratori domestici

Tutte le richieste fin qui elencate possono essere presentate dagli interessati direttamente sul portale INPS tramite il PIN personale oppure ci si può avvalere dell’aiuto di soggetti abilitati come il Patronato Epasa-Itaco.

Ma quali sono le figure che possono percepire l’indennizzo nel mese di maggio?

Liberi professionisti titolari di partita IVA
attiva alla data del 19/5/2020, anche i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione diretta escluso l’assegno di invalidità. Il requisito richiesto per l’accesso è una riduzione del reddito del 33%, raffrontando il secondo bimestre (marzo-aprile) 2020 con quello 2019 calcolato sulla differenza tra i ricavi compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo individuato compreso anche le quote di ammortamento, dati che saranno auto certificati dal lavoratore.

Co.Co.Co.
che hanno concluso la collaborazione tra il 24/2/2020 e il 19/5/2020 iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non titolari di pensione diretta escluso l’assegno di invalidità.

Lavoratori stagionali
del settore turismo e stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 e che la cessazione sia avvenuta con datore di lavoro del turismo o stabilimento termale, non titolari né di pensione diretta escluso l’assegno di invalidità, né di NASpI, e neppure di un rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori in somministrazione
che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 presso imprese del settore turismo e stabilimenti termali; in questa categoria rientrano anche coloro che hanno, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, instaurato un rapporto di lavoro subordinato conclusosi alla data del 19/5/2020. Anche in questo caso sarà necessario non essere titolari né di pensione diretta escluso l’assegno di invalidità, né di NASpI, e neppure di un rapporto di lavoro dipendente. La particolarità del rapporto di lavoro, impone una verifica dei codici ATECO che rinviamo alla lettura della circolare menzionata in precedenza.

Queste le dichiarazioni, oltre a quelle specifiche di categoria, che dovranno essere confermate nella domanda:

  1. di non aver presentato e che non presenterò domanda per il sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza di cui all’art. 82 del DL «Rilancio».
  2. di non aver presentato e che non presenterò domanda per le indennità previste dal DM 28 marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
  3. di non aver presentato e che non presenterò domanda di cui all’articolo 85 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori domestici.
  4. di aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
  5. di non aver presentato e che non presenterò domanda per l’indennità prevista dall’art. 98 del DL «Rilancio» in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.
  6. che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 45/2000 ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 D.P.R. 445/2000).

La domanda come già indicato in precedenza, si potrà presentare tramite il PIN Inps oppure tramite soggetti abilitati tra cui il Patronato EPASA-ITACO.

 

Bonus Vacanze

Il Bonus vacanze è un ulteriore bonus che si aggiunge a quelli già in vigore, per ottenerlo sono indispensabili:

  • Isee in corso di validità inferiore ai 40000 €
  • Spid o carta di identità digitale

Il Bonus Vacanze varia da 150 a 500 euro per le famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro, si tramuta in un credito da € 150 per i nuclei composti da 1 persona, € 300 per quelli composti da due persone, 500 € per le famiglie oltre le due persone. L’80 del bonus sarà applicato sotto forma di sconto da parte della struttura prescelta, mentre il restante 20% in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi.

Il bonus si richiede tramite l’app IO, per poterla utilizzare e completare la procedura è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della Carta di identità elettronica e dell’Isee 2020 ordinario o corrente.

Importante:

  1. le spese devono essere sostenute in una unica soluzione;
  2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura nella quale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  3. il pagamento del servizio, se non effettuato direttamente alle imprese turistico ricettive/agriturismi o bed&breakfast, potrà essere gestito solo da agenzie di viaggio o tour operator.

Per maggiori informazioni potete scaricare qui la scheda Bonus Vacanze.

Per quanto riguarda la certificazione Isee è possibile fissare un appuntamento al CAF CNA telefonando al 0521.227211.