Stiamo ricevendo varie telefonate di imprenditori preoccupati dal propagarsi di notizie che parlano di qualificazione obbligatoria degli installatori di serramenti, cerchiamo quindi con questo breve articolo di fare chiarezza.

Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 recepisce la direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

L’articolo 7 del DL n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale che sotto riportiamo, prevede, fra le altre prescrizioni, che gli incentivi fiscali al risparmio energetico (il cosiddetto Ecobonus) siano concessi a condizione che i serramenti siano installati da un operatore in possesso dei requisiti definiti da futuro decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 7

Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato

1. All’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

4) una diagnosi energetica;

5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica. (…)

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.».

Questo vuol dire che fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR, e per i 180 giorni successivi, nulla cambierà. In pratica fino a fine anno (ma probabilmente anche ben oltre) non c’è da fare nulla, nondimeno pare, pur con tutti gli aspetti da chiarire, che si vada effettivamente in quella direzione, cioè di una garanzia di competenza.

Ovviamente sarà nostra cura, anche ricorrendo ai nostri partner qualificati (ad esempio il Consorzio LegnoLegno che già svolge attività formativa di aggiornamento e di qualificazione degli operatori), appena avuti i termini dei contenuti e modalità, organizzare quanto dovuto per rispondere alle prescrizioni intervenute.

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