Nuove categorie di lavoratori, ex D.M. 30 aprile 2020 e D.L. n. 34/2020

Il D.M. n. 10 del 30 aprile 2020 individua quattro categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, non avendo beneficiato delle indennità di cui agli artt. 27 e ss. del D.L. n. 18/2020, hanno diritto ad una indennità di 600 euro per il mese di marzo, di aprile e maggio 2020.

Per tutte le categorie di seguito riportate, ai fini dell’ottenimento del beneficio in oggetto è necessario che alla data di presentazione della domanda essi non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, salvo l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge n. 222/1984.

Lavoratori stagionali

Tra i destinatari dell’indennità in argomento, rientrano i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra, hanno diritto all’indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Lavoratori intermittenti

Sono destinatari della indennità in oggetto i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. L’INPS precisa che sono destinatari dell’indennità sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali

Possono ottenere l’indennità in oggetto i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, la norma prevede che detti lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità, siano stati titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 – di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.  Inoltre, specifica l’INPS, tali lavoratori, per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, “devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020”.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Si tratta dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998. In particolare, possono accedere all’indennità in commento i lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui alla l. n. 335/1995, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Presentazione della domanda e incumulabilità/incompatibilità

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. A tal fine, l’INPS precisa che ai fini della fruizione delle indennità per il mese di marzo 2020, e per i mesi di aprile e maggio 2020, è sufficiente la presentazione di un’unica domanda per l’indennità spettante in base alla categoria di appartenenza.  Le indennità in argomento non sono compatibili, per il mese di marzo, con i seguenti trattamenti:

a. trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga;

b. indennità c.d. 600 euro di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;

c. indennità di cui al D.M. 28 marzo 2020, in favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria;

d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019.

Le indennità di cui ai punti precedenti non sono, inoltre, tra esse cumulabili e non possono essere erogate in favore dei soggetti titolari di Ape sociale e dei soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di pensione diretta.

Rispetto invece al Reddito di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019, il D.L. n. 34/2020 prevede il medesimo meccanismo ad integrazione, fino a concorrenza dell’importo. Le indennità in argomento sono invece compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.

La Circolare INPS n. 67/2020 precisa, inoltre, che le indennità di cui al presente punto sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Indennità COVID 19 per lavoratori domestici

L’indennità, pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio 2020, è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro (desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS) che, alla data del 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS) e naturalmente risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.

Nella compilazione dell’istanza in oggetto, in particolare, l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a. di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;

b. di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 e paritetiche destinate agli sportivi;

c. di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18/2020;

d. di non aver fruito del REM (reddito di emergenza), di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18/2020;

e. di non essere titolare RDC (reddito di cittadinanza) il cui ammontare risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità per i lavoratori domestici;

f. di non essere titolare di pensione diretta ed indiretta anche pro quota (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222);

g. di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Si sottolinea che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario

Reddito di emergenza REm

Il Reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari istituita in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

·         Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;

·         Il Rem è erogato in due quote, ciascuna pari ad un ammontare compreso tra € 400,00 ed €. 800,00, previa domanda, nel limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 (il massimale è aumentato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza);

d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare:

a. di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità:

– di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. n. 18/2020 (€. 600 marzo),

– in attuazione dell’articolo 44 D.L. n. 18/2020 (€. 600 marzo per liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private);

– di cui all’art. 84 del presente D.L. Rilancio (€. 500/600/1.000 aprile/maggio);

– di cui all’art. 85 del presente D.L. Rilancio (€. 500 aprile/maggio per lavoratori domestici);

b. di titolari, al momento della domanda, di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c. di titolari, al momento della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore allo stesso Rem;

d. di percettori, al momento della domanda, di reddito di cittadinanza o di misure analoghe al RdC previste dalle province autonome di Trento e Bolzano.

L’ammontare del Rem NON è predefinito, perché basato su un meccanismo identico a quello previsto per il RdC.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e l’applicazione di sanzioni.

Ulteriori Chiarimenti INPS

Bonus Vacanze e bonus mobilità

Siamo in attesa di istruzioni specifiche.

Bonus baby-sitting, ex art. 72, Decreto-Legge n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) e nuovi bonus “centro estivo” e servizi integrativi per l’infanzia. Procedure ancora in corso di implementazione

In merito ai bonus in oggetto, l’INPS ha formalmente comunicato, che “sono in corso di implementazione le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby-sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020”. Non appena sarà ultimato il processo di adeguamento informatico, continua l’INPS, “con successivo messaggio saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande”.

Sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni assistenziali di invalidità civile, cecità civile, sordità handicap e disabilità.

Restano sospese le visite medico legali di accertamento di invalidità civile con eccezione delle istanze presentate ai sensi della Legge n. 80/2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti. Chiaramente la decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all’accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, quindi la presentazione delle domande può proseguire; cambiano eventualmente le tempistiche per le valutazioni che divergono a seconde dei casi.

Allo stesso modo, l’indennità di frequenza continuerà ad essere erogata anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale

Con riferimento alle norme che hanno interessato la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, rinviando d’ufficio tutte le udienze già fissate, l’Istituto ha fatto presente che i predetti termini sono prorogati fino all’11 maggio 2020. Di conseguenza, il termine decadenziale di sei mesi previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all’11 maggio 2020.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0521227211, oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica parma@epasa-itaco.it .