Il Garante per la protezione dei dati personali, con comunicato stampa, fornisce indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private in merito all’effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro. Lo fa integrando la pagina del sito istituzionale su “Coronavirus e protezione dei dati” attraverso le risposte date alle seguenti due nuove FAQ:

  • può il datore di lavoro effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti?
  • quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening sierologici nei confronti di lavoratori appartenenti a categorie a rischio come, ad esempio, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine?

L’Authority, in particolare, specifica che il datore di lavoro, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo su disposizione del medico competente o di altro professionista sanitario in base alle norme relative all’emergenza epidemiologica. Solo il medico competente, infatti, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, può:

  • stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici;
  • suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili per il contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche sotto il profilo della affidabilità e appropriatezza.

L’Autorità precisa anche che il datore di lavoro:

  • non può trattare le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami);
  • deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni stabilite dal medico.
  • non può, nel rispetto delle disposizioni generali, effettuare direttamente esami diagnostici sui propri dipendenti, in quanto le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro, devono essere sempre effettuate dal medico competente o da altro personale

Da ultimo, il Garante chiarisce che la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio (es.: operatori sanitari e forze dell’ordine) può avvenire solo su base volontaria e che i risultati degli stessi possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test solo per: finalità di diagnosi e cura dell’interessato; disporre le misure di contenimento epidemiologico previste dalla normativa d’urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).

 

A cura delle Aree Legislazione del Lavoro, Ambiente e Sicurezza e Privacy

Riferimenti: Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 14.5.2020