Una novità importante stabilita dal DPCM del 10 aprile 2020 riguarda la comunicazione che è necessario inviare alla Prefettura per continuare l’attività (nei casi previsti) pur rientrando tra le aziende la cui attività viene sospesa.
Tale comunicazione dovrà essere inviata alla PEC covid19.pref_parma@interno.it, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito della Prefettura.
Di seguito tutte le indicazioni per inviare la comunicazione:
Il Modello 1 riguarda la comunicazione di prosecuzione delle attività che sono funzionali ad assicurare: la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, la continuità delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, già autorizzate alla continuazione, la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Il Modello 2 riguarda la comunicazione di prosecuzione degli impianti a ciclo produttivo continuo, presenti in provincia, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Il Modello 3 riguarda la comunicazione di svolgimento delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
Fino all’adozione di eventuali provvedimenti sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
Per le attività già espressamente consentite dal DPCM 10 aprile 2020, Allegato 1 (commercio al dettaglio), Allegato 2 (Servizi per la persona), Allegato 3 (Codici Ateco consentiti) NON È NECESSARIO ALCUN ADEMPIMENTO(non deve essere inviata alcuna comunicazione).
Si ricorda che tutte le comunicazioni pervenute alla Prefettura (anche se redatte in conformità alla lettera g) oppure h) dell’Art. 1 del DPCM del 22 marzo) pervenute entro il 13 aprile scorso, continueranno ad essere istruite e pertanto, si ribadisce che NON DOVRANNO ESSERE PRESENTATE DI NUOVE O ULTERIORI.