In attuazione della sospensione dei termini previsti dal Decreto “Cura Italia” per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020 (pari a 52 giorni), il Ministero dell’Ambiente ha fornito indicazioni in merito all’effettuazione ed alla comunicazione dei controlli periodici sulle apparecchiature previsti dal Regolamento FGAS.
Per quanto riguarda l’effettuazione dei controlli, se questi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile, dovranno comunque essere effettuati salvo il caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di attività sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza necessarie ad evitare ogni possibilità di contagio.
In merito alla comunicazione alla banca dati Fgas, da effettuarsi entro 30 giorni dall’esecuzione degli interventi, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprende dal 16 aprile 2020.
Nel caso di eventuali nuove e diverse disposizioni normative che estendano il suddetto periodo di 52 giorni, queste disposizioni si intendono automaticamente riferite a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione.
Fonte: CNA Interpreta, Moris Bulgarelli; circolare del Ministero dell’Ambiente prot.n.24526 del 06/04/2020; articolo 103 Decreto Legge n.18/2020; Regolamento UE n.517/2014
Allegati: Virus_fgas_circolare Ministero Ambiente 24526/2020