INAIL fornisce le informazioni e le indicazioni operative utili ai fini dell’attuazione della sospensione dei termini per gli adempimenti in vigore dal 17 marzo 2020, a seguito di quanto disposto dal DL Cura Italia

L’INAIL fornisce le informazioni e le indicazioni operative utili ai fini dell’attuazione della sospensione dei termini per gli adempimenti in vigore dal 17 marzo 2020, a seguito di quanto disposto dal DL Cura Italia.

In particolare, le disposizioni dell’Istituto riguardano fra le altre la sospensione per coloro che entro il 2 marzo scorso non abbiano presentato:

  • l’istanza del Modulo di riduzione del tasso medio per prevenzione (Modulo OT23)
  • la documentazione probante a sostegno dell’istanza OT23, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019.

La sospensione riguarda:

  • altri soggetti (di cui all’art. 61, comma 2, lettere da a) a r) del D. L. “Cura Italia”) operanti in tutto il territorio nazionale, cui vengono estese le sospensioni precedentemente previste per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
  • le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche operanti in tutto il territorio nazionale (di cui alla lettera a, dell’art. 61 comma 2, del D. L. “Cura Italia”), a cui si applica una disposizione specifica che estende il periodo di sospensione.

 

Allegati:

 

Fonte: CNA Interpreta, Mara Zavatti; INAIL, circolare n.11 del 27 marzo 2020; D.L. n.18/2020 Cura Italia.