Il DL 18/2020 del 17 marzo 2020 ha ampliato la platea dei soggetti ammissibili al Fondo per la sospensione dei mutui prima casa (“Fondo Gasparrini”) a seguito dell’emergenza COVID-19.

L’operatività del fondo è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

·        in deroga al regolamento vigente, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

·        è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

·        è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Nel dettaglio la nuova formulazione ora prevede:

Intervento

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa (max 250.000 euro e in ammortamento da almeno un anno), di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Beneficiari

        Lavoratori autonomi (art. 1 della legge 81/2017) e liberi professionisti che  autocertifichino  di  aver  registrato,  in  un  trimestre  successivo  al  21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo  intercorrente  tra  la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore  al  33%  del  fatturato  dell’ultimo  trimestre  2019   in conseguenza  della  chiusura  o  della  restrizione   della   propria attività  operata  in   attuazione   delle   disposizioni   adottate dall’autorità  competente  per  l’emergenza  coronavirus (ammissibili in deroga al regolamento vigente, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del decreto)

        Lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro in seguito a provvedimenti di cassa integrazione per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure che subiscono una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.

Durata

La sospensione può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a 6, 12 o 18 mesi a seconda della durata di sospensione lavorativa:

        sospensione o riduzione orario del lavoro da 30 giorni a 150 giorni lavorativi consecutivi: 6 mesi;

        sospensione o riduzione orario del lavoro da 151 giorni a 302 giorni lavorativi consecutivi: 12 mesi;

        sospensione o riduzione orario del lavoro superiore a 303 giorni a 150 giorni lavorativi consecutivi: 18 mesi

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, viene poi specificato che la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

Interessi

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che il Fondo copra il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per presentare la domanda alla banca è necessario utilizzare il modello disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cliccando sul seguente LINK pubblicato il 30 marzo 2020, allegando copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (in alternativa la  richiesta  del  datore  di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro, resa ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti  la sospensione  e/o  riduzione  dell’orario  di  lavoro).  

 Ricordiamo che il fondo continua ad operare per i dipendenti nei casi di:

        cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

        cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

        cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

        morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare PrefinaParma, società di consulenza del Gruppo CNA, ai seguenti contatti:
T. 0521/227231 | E. info@prefinaparma.it