Consegna a domicilio

La consegna al domicilio su ordinazione si configura come una diversa “modalità organizzativa di vendita” rispetto alla forma di vendita in negozio. Questa modalità (consegna a domicilio su ordinazione) è consentita in questo periodo emergenziale anche alle attività di commercio al dettaglio chiuse alla clientela, quindi non si ritiene necessaria una specifica procedura né altro aggravamento burocratico (SCIA o altro).

Dal momento che è ammessa la consegna a domicilio anche per attività chiuse,  si ritiene che il titolare dell’attività possa recarsi in negozio/sede per organizzare e svolgere l’attività di consegna a domicilio su ordinazione, fermo restando che l’esercizio deve essere chiuso alla clientela.

Bed and Breakfast

In  seguito al DPCM del 22 marzo 2020 le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere possono stare aperte?

La ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale in base a quanto previsto nell’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco è contemplato nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie  ricettive”, comunque denominate.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed  altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali  e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore  del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture  e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.