GLI STRUMENTI PER LE IMPRESE

1- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020; comma 2 – lettera a)

2- la proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020; comma 2 – lettera b)

3- la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale; comma 2 – lettera c)

In merito alla terza linea di intervento il MEF ha specificato che il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

IMPORTANTE: Con nota ufficiale del 20 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso l’applicabilità dell’articolo 56, comma 2, lettera c), anche ai finanziamenti con contributo NUOVA SABATINI in deroga alla durata massima di 60 mesi prevista dalla norma. Si precisa, inoltre, che il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo, così come previsto dai singoli decreti di concessione adottati da questa Direzione, non subisce alcuna modificazione.

BENEFICIARI

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), appartenenti a tutti i settori. Come specificato dal MEF sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

REQUISITI PER L’ACCESSO

  1. a) le misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020;
  2. a) l’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

PRESENZA DI GARANZIE PUBBLICHE

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

ELEMENTI ACCESSORI AL CONTRATTO

Gli elementi accessori ai contratti sono prorogati senza formalità e automaticamente alle condizioni originarie. Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione.

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

CONDIZIONI ECONOMICHE

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Fonti:

–        Art.56 – Decreto Legge 18/2020;

–        Risposte alle FAQ del MEF: http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/

–        nota del MISE del 20/03/2020: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/notifiche-e-avvisi/2040895-emergenza-epidemiologica-covid-19-nuova-sabatini-sospensione-dei-pagamenti-da-parte-delle-imprese

Allegati: fac-simile di Autodichiarazione 

ATTENZIONE, I VARI ISTITUTI POTREBBERO AVERE MODULI DI AUTODICHIARAZIONE PERSONALIZZATI. RACCOMANDIAMO QUINDI DI INFORMARSI PRIMA CON I PROPRI ISTITUTI.