In attuazione del Decreto Legge “Cura Italia” che dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/1/2020 ed il 15/4/2020 conservano la loro validità fino al 15/6/2020(1), è stato chiarito che in riferimento alle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali la suddetta disposizione va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire e pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a)     i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b)    le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31/1/2020 e il 17/3/2020 (entrata in vigore del Decreto Legge) e per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Resta comunque fermo il rispetto di tutti i requisiti necessari previsti, compresa l’integrazione delle eventuali polizze fideiussorie a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione ed il 15/6/2020, oltre alla comunicazione di eventuali variazioni delle iscrizioni.

In merito all’integrazione di veicoli in iscrizioni già in essere, per i procedimenti non conclusi al 23/2/2020, o iniziati successivamente e fino al 15/4/2020, per il computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra queste due date.

Fonte: CNA Interpreta, Moris Bulgarelli
Riferimenti normativi: (1) articolo 103 Decreto Legge n.18/2020

Allegato: Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.4 del 23/3/2020