Con comunicazione sul portale dedicato alla Nuova Sabatini, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, che in linea con quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che dispone la sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti.

La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

L’erogazione delle quote di contributo del Ministero – così come prevista dai singoli decreti di concessione – non subisce modificazione.

 La comunicazione è un’importante notizia per le imprese che in questi anni hanno effettuato investimenti e beneficiato del contributo della legge Sabatini.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico