Il Ministero degli interni ha reso disponibile nella data di ieri un modulo di autodichiarazione per gli spostamenti che modifica quello già rilasciato precedentemente, introducendo alcune piccole semplificazioni ma soprattutto aggiornando i riferimenti normativi con rimando al Dpcm del 9 marzo 2020 che ha esteso le misure di contenimento a tutta Italia. Tra questo fiorire di moduli e dichiarazioni, sia individuali che aziendali, è senz’altro comprensibile un certo disorientamento.
Vediamo di ricapitolare la situazione:
Gli spostamenti per “comprovate esigenze lavorative” sono sempre consentiti; fermo restando che il comportamento di tutti, aziende e privati cittadini, deve essere improntato al massimo senso di responsabilità e quindi è senz’altro opportuno limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile, dal punto di vista normativo al momento non è necessario provare che ci si sposta per lavori indifferibili e urgenti, è sufficiente provare che lo spostamento è effettuato per motivi di lavoro, sia per raggiungere la sede aziendale dalla propria abitazione e ritorno che, durante l’orario, per raggiungere il luogo effettivo ove svolgere la prestazione lavorativa (es. cantiere ecc.).
L’azienda può documentare le “comprovate esigenze lavorative” dei dipendenti mediante una dichiarazione timbrata e firmata da rilasciare al lavoratore. La dichiarazione potrà essere molto precisa e dettagliata su orari e percorsi nel caso di un lavoratore che eroghi la prestazione presso la sede o stabilimento aziendali e con orari definiti; in altre situazioni, ove ad esempio vengono prestati servizi presso la sede di più clienti nel corso della giornata, le cose sono un po’ più complicate: in questo caso si dichiarerà quel che si può indicando il o i comuni all’interno del quale si svolge il servizio o altri dettagli ancora. Dove esiste una periodicità della prestazione la si può dettagliare nella dichiarazione (es. un dipendente di un’impresa di pulizia che svolta la prestazione per diversi condomini ma sempre nel medesimo giorno della settimana e alla stessa ora). Nel medesimo modo l’azienda può documentare la situazione dei soci e titolari.
A differenza di quanto accade con le dichiarazioni rilasciate dall’azienda al dipendente, col modello del Ministero dell’Interno è la persona che si sta spostando che dichiara direttamente il motivo dello spostamento (il lavoratore autonomo può utilizzare anche questo modello).
Le “comprovate esigenze lavorative” non sono l’unico motivo di spostamento ammesso: ci può spostare anche per “situazioni di necessità” (esempio fare la spesa, per sé o per parenti anziani impossibilitati), “motivi di salute” (es. una visita medica) o “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” (es. chi si fosse trovato all’estero al momento dell’emanazione delle misure restrittive): tutte queste situazioni possono essere documentate col modello di dichiarazione messo a disposizione dal Ministero dell’interno.
Come precisato dallo stesso Ministero la dichiarazione potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Non è quindi strettamente necessario avere già con sé la dichiarazione compilata ma è fortemente consigliabile anche per snellire le formalità in caso di controlli delle forze dell’ordine; per dover redigere dozzine di diverse dichiarazione si può optare per avere con sé una dichiarazione parzialmente compilata coi propri dati anagrafici e compilare sul momento lo spazio riservato al motivo contingente dello spostamento.
In conclusione: c’è una certa elasticità sul come documentare che ci si sta spostando per un motivo lecito, le dichiarazioni possono essere adattate alle situazioni particolari di ciascuno purché si ricada nelle fattispecie ammesse: ricordiamo che la dichiarazione mendace espone a sanzioni anche di natura penale.
Per facilitare la personalizzazione del modulo del Ministero dell’interno lo mettiamo a disposizione qui di seguito oltre che in formato pdf standard anche come pdf compilabile e in formato Word.