Il credito di imposta Formazione4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, è stato confermato anche nella Legge di Bilancio 2020. La misura punta a sostenere la formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale prevista dal piano nazionale impresa 4.0.

Beneficiari

Tutte le imprese, comprese quelle che non hanno fruito degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (credito di imposta per investimenti in beni 4.0 o iper ammortamento).

Agevolazione

– Piccole Imprese: credito d’imposta pari al 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di beneficio pari ad euro 300.000,00;
– Medie Imprese: credito d’imposta pari al 40% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000,00;
– Grandi Imprese: credito d’imposta pari al 30% delle spese ammissibili, con un limite massimo annuale di euro 250.000,00.
Se la formazione è destinata a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (decreto del 17/10/2017 del Ministro del Lavoro) la misura è aumentata al 60% per tutte le categorie dimensionali di imprese, nel rispetto comunque dei limiti annuali. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento dei costi di Formazione. Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 Giugno 2014.

Spese Agevolabili

Sono ammissibili le spese in attività di formazione sostenute a partire dal 01/01/2020, con riferimento al solo costo aziendale del personale dipendente impegnato come discente o come docente in attività di formazione.
Se la docenza è svolta da personale interno, il beneficio si applica anche alle ore del dipendente docente, fino ad un massimo del 30% della relativa retribuzione complessiva annua.

Se la docenza è affidata a soggetti esterni è ammissibile solo se tenuta da soggetti qualificati, in particolare:
• soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
• istituti tecnici superiori.

Il D.M. 4 maggio 2018 ha previsto un elenco, non esaustivo, delle attività ammissibili al credito d’imposta, rivolte alla formazione del personale dipendente dell’impresa, concernenti le seguenti tecnologie:

• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cyber security;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.

Non si considerano ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

PREFINAPARMA è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione obbligatoria.
Per informazioni, è possibile contattare:
Davide Maestri | T. 0521/227295 | E. dmaestri@prefinaparma.it

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