Dal 1° gennaio 2020 il nuovo credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2020 ha sostituito l’ormai ex iper-ammortamento.

La nuova agevolazione si configura ora come credito d’imposta e sarà riconosciuto alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti dovranno essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al fino al 31 dicembre 2020ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Restano esclusi:

– i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR
– i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;

Il nuovo credito d’imposta sarà a intensità variabile

1.CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0:

Per gli investimenti materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ammissibili all’iperammortamento), l’aliquota del credito d’imposta sarà pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Beni ammissibili:

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori ed azionamenti;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0;

 2. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI 4.0:

Per gli investimenti immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018, ammissibili al superammortamento del 40% per investimenti immateriali 4.0), il credito d’imposta spetterà nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si sottolinea che:

  • Saranno agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;
  • A differenza della precedente agevolazione non sarà necessario sostenere investimenti anche in beni 4.0 per ottenere questo beneficio;
  • il bene immateriale non deve necessariamente riguardare gli stessi beni materiali che sono stati oggetto della misura dell’iper ammortamento;
  • l’agevolazione fa riferimento a software acquistati stand alone. I software necessari al funzionamento della macchina sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati secondo gli scaglioni dell’iper-ammortamento.

 

Per entrambe le agevolazioni il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti immateriali Industria 4.0.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una perizia da parte di un ingegnere abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (per importi inferiori a 300.000 euro la perizia potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante).

L’interconnessione resta requisito fondamentale per poter fruire dell’agevolazione. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non Industria 4.0.

Il beneficio non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. Sarà possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al bonus non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, legge n. 244/2007, di cui all’art. 34, legge n. 388/2000 e di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.

Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

PREFINAPARMA è a disposizione nell’identificazione dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa e nella predisposizione della documentazione tecnica obbligatoria attraverso ingegneri abilitati.
Per informazioni rivolgersi a
Maestri Davide | tel: 0521/227295 | mail: dmaestri@prefinaparma.it
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La presente normativa è valida per gli investimenti effettuati nel 2020.

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