Attenzione AGGIORNAMENTO: il 5 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito, clicca qui per maggiori dettagli.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iperammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.

Nello specifico, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari” (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%), sia quelli materiali e immateriali “4.0” (beni ex iper ammortizzabili, ai quali è associato un credito d’imposta rispettivamente del 40% o del 15%).

Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa. (Ad esempio “spesa agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. da 184 a 194 della L. 160/2019”).

Null’altro ha precisato per il momento il legislatore, per quanto concerne l’elencazione degli altri documenti idonei a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In caso di acquisizione a titolo di proprietà del bene i documenti rilevanti possono essere, a mero titolo di esempio, i seguenti:
• preventivo del fornitore;
• ordine d’acquisto;
• contratto di acquisto;
• fattura/e elettronica;
• DDT;
• verbale di installazione/collaudo se previsto;

In attesa quindi di una circolare che definisca la dicitura specifica e le eventuali sanzioni in caso di mancanza della dicitura potrebbe essere utile inviare al fornitore del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica.

Il comma allinea la norma ad altre agevolazioni come ad esempio la Legge Sabatini (Beni Strumentali), che prevede, a pena di revoca, l’indicazione in fattura di una specifica dicitura: Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69″.

PrefinaParma,  la società di consulenza specializzata in accesso al credito e finanza agevolata del Gruppo CNA, è a disposizione delle imprese ai seguenti recapiti:

Tel. 0521.227231 | Email: prefinaparma@cnaparma.it