Nella seduta del 16 dicembre scorso si è concluso il primo passaggio parlamentare della Legge di Bilancio, durante la quale, il Senato ha votato con la fiducia il maxi emendamento. Pertanto, con un buon margine di probabilità, le misure approvate dal Senato saranno confermate nel testo finale della legge che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Di seguito le principali norme contenute nella Legge di Bilancio:

Sterilizzazione clausole IVA
La legge di Bilancio prevede l’ennesima sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Pertanto, non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020. Per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. Inoltre, si posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione – con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli anni successivi.

Detrazione IRPEF spese veterinarie
Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Deducibilità IMU
Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%. A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Cedolare secca sulle locazioni
Passa dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili
Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale (Irpef e Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus)

  • prorogata la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e la posa in opera di  micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • soppresse le disposizioni che stabilivano rispettivamente:
  • la riduzione della detrazione al 50% (ed il “ritorno” all’aliquota del 65%) per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
  • la detrazione al 65% relativa agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, oppure con impianti dotati di apparecchi ibridi, oppure con generatori d’aria calda a condensazione;
  • prorogata per l’anno 2020 la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi di ristrutturazione edilizia
Prorogata al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir.

Bonus mobili
Prorogata al 2020 la detrazione al 50% (ripartita in 10 quote annuali di pariimporto e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica,finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non è stata prevista la proroga per gli interventi di sistemazione a verde.
Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP
Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Bonus facciate
Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2). Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Tassazione IRPEF vendite di piante
Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. n. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

Abrogazione mini IRES e ritorno dell’ACE
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

– viene abolita la mini IRES;

– viene reintrodotta l’ACE, con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%.

Detrazione IRPEF spese scuole di musica
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni na conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM – legge n. 508/1999), a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Esenzione canone RAI contribuenti anziani
A decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

Deducibilità spese per impianti di colture arboree
Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, si incrementano del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Sono esclusi i costi relativi all’acquisto dei terreni.

Campione d’Italia
Viene istituita un’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.

Detrazioni IRPEF
Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

  1. a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

La detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

Accise sul gasolio commerciale
Sono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Inoltre, vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, con un complessivo riordino all’interno del Testo Unico Accise.

Fringe benefit auto aziendali
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:

– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;

– 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;

– 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

Plastic tax
Viene introdotta un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di maggio 2020. Spetta un credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente.

Accise e imposte sui tabacchi
Aumentano le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare con l’innalzamento dell’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base su tali prodotti. Inoltre, si introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

Sugar tax
Viene introdotta un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020.

Tassazione buoni pasto
Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Web tax
Si modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. da 39 a 49 legge n. 145/2018 che vengono contestualmente abrogati). Le nuove norme tra l’altro:

– chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;

– individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta;

– obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;

– consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria;

– con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Tracciabilità detrazioni IRPEF
Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Analisi di rischio ai fini fiscali
Per le attività di analisi del rischio, con riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo.

Estromissione beni
Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfetario
Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:

– hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

– hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.

Rivalutazione dei beni
Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Nel dettaglio:

– si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva, prevedendo un’unica aliquota all’11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;

– si aumenta dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;

– si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%;

IVAFE e IVIE
Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE: vengono ad essere interessati dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

Maggiorazione IRES concessionari autostradali
Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota IRES, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

– concessioni autostradali;

– concessioni di gestione aeroportuale;

– autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18, legge n. 84/1994;

– concessioni ferroviarie.

IVA per locazioni imbarcazioni da diporto
Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea qualora – attraverso adeguati mezzi di prova – sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.

Imposta di fabbricazione su biomassa di canapa
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari a 12 euro per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

PREU e prelievo sulle vincite
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi sono incrementate e fissate, rispettivamente:

– nel 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le AWP (slot machine di cui all’art. 110, comma 6, lettera a, R.D. n. 773/1931);

– nel 8,5% sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,6%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le VLT (video lottery di cui all’art. 110, comma 6, lettera b).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% per le AWP e in misura non inferiore all’83% per le VLT. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro.

Unificazione IMU-TASI
Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:

– l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;

– ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;

– vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;

– l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.

Riforma riscossione enti locali
Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Canone unico enti locali
Si istituisce, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.