Il Decreto “Sblocca cantieri” è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno
2019 la legge 14 giugno 2109, n. 55, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Si tratta di un testo che introduce
diverse modifiche di rilievo al codice degli appalti; peraltro il testo
definitivo, come approvato dalla legge di conversione, è molto diverso dal
testo originario (sotto diversi aspetti migliore, grazie anche all’impegno
delle Associazioni Artigiane e di CNA tra queste.

 

Di seguito una veloce panoramica dei principali punti di
interesse per le piccole imprese; peraltro è intenzione dell’Associazione
organizzare a breve uno specifico seminario di approfondimento.

Un tema ovviamente di grande interesse per le piccole
imprese è quello delle procedure di affidamento
e dei criteri di aggiudicazione per gli appalti sotto la soglia comunitaria.
Qui abbiamo la prima novità importante, sia rispetto alla normativa precedente
ma anche rispetto al testo originario del decreto legge che per i lavori imponeva
la procedura aperta sopra i 200.000 euro, previsione malvista dalle piccole
imprese che vedevano cancellata la possibilità di  far valere il rapporto fiduciario costruito
con le amministrazioni del territorio. Questa previsione è stata cancellata ed
è stato completamente ridisegnato il sistema delle soglie:

  • per importi inferiori a 40.000 euro, si conferma
    la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa
    consultazione più operatori economici;
  • per affidamenti di importo pari o superiore a
    40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, viene introdotta una figura ibrida,
    ovvero l’affidamento diretto previa
    valutazione di tre preventivi per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
    almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
    o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
    rotazione degli inviti. Figura ibrida abbiamo detto in quanto occorre comunque
    acquisire tre preventivi, la differenza con la procedura negoziata sta nel
    carattere estremamente informale e snello di questa procedura;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o
    superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, la procedura negoziata
    previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un
    criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
    mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o
    superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, gli operatori da
    consultare sono almeno quindici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o
    superiore a 1.000.000 di euro la procedura aperta

Novità anche per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione
(parliamo sempre di importi inferiori alla soglia comunitaria) dove abbiamo una
sostanziale equiparazione tra i due criteri del minor prezzo e dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sarà la stazione appaltante, nel normale
esercizio della discrezionalità tecnico amministrativa, a decidere quale criterio scegliere senza necessità di particolari
motivazioni. 

 

Importante per le piccole imprese anche la sospensione (fino
a fine 2020) dell’obbligo per i piccoli comuni di ricorrere a forme di
centralizzazione degli appalti ricorrendo a centrali uniche di committenza o stazioni
uniche appaltanti.

Riguardo il subappalto si segnala che la percentuale di
subappalto deve essere indicata di volta in volta dalla stazione appaltante ma
comunque in misura non superiore al 40% (restano al di fuori di questa percentuale
le cosiddette opere super specialistiche); senz’altro positiva la sospensione
dell’obbligo di indicare già in sede di gara la terna di subappaltatori; rimane
la norma secondo cui il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura
di gara.

 

Novità importanti anche in merito all’attestazione SOA dove
per dimostrare i requisiti tecnico-economici le imprese ora possono utilizzare
i risultati migliori degli ultimi quindici anni (e non più dieci) scavalcando così all’indietro gli anni peggiori delle
crisi cominciata nel 2008, andando a pescare risultati non influenzati dal crollo causato alla crisi del settore che dura da
oltre dieci anni.

 

Un cenno infine al
fatto che lo sblocca cantieri manda in pensione il sistema detto della “soft law” ovvero le linee guidi
di ANAC (l’Autorità Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone) per tornare di
nuovo a un regolamento generale che dovrebbe essere emanato entro il 16 ottobre
2019.

 

Questi sono solo alcuni dei tanti punti del codice modificati
dallo “sblocca cantieri”, quelli che
abbiamo ritenuto di più immediato interesse per le imprese nostre associate;
restiamo comunque a disposizione per ogni chiarimento

(Tel. 0521227282 – Cell. 3485603424 – Email: gventurini@cnaparma.it)

 

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