Attraverso
l’inserimento del nuovo comma 125-bis, il Decreto Crescita risolve alcuni dubbi
emersi dalla precedente legge 127/2014 (art. 1 commi da 125 a 128).

La norma prevede
ora che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti che
esercitano attività d’impresa pubblichino nelle note integrative del bilancio
d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni
relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti, in denaro e
in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati (criterio di cassa)
:

 

– dalle
pubbliche amministrazioni;


dai soggetti di cui all’art. 2-bis , D.Lgs. n. 33/2013*.

 

Per i soggetti
non tenuti alla redazione della nota integrativa (i.e. micro-imprese) l’obbligo
pubblicitario è assolto mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e
importi, entro il 30 giugno di ciascun anno, sui propri siti Internet, secondo
modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi,
sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’obbligo
di pubblicazione non sussiste se l’importo delle sovvenzioni, dei contributi,
degli incarichi retribuiti e dei vantaggi economici di qualunque genere
ricevuti è inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.

 

In merito
alle categorie di erogazioni che devono essere oggetto di comunicazione, si
rileva che:

sovvenzioni
e contributi:
tutte le erogazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni
(per esempio: Ministeri/Regioni/Provincie/Comuni/CCIAA/ecc.), a titolo di
esempio: Nuova Sabatini, Bandi Regionali, contributi della Camera di Commercio,
ecc.;

vantaggi
o aiuti
: rimangono ancora dubbi sui vantaggi “non selettivi” (ad esempio il
Credito di imposta R&S, che prevede già comunque un obbligo simile,
agevolazioni fiscali di vario genere, ACE, ecc.) che non dovrebbero essere
oggetto di comunicazione, ma su cui si attendono maggiori chiarimenti in
merito.

 

In
merito alle informazioni da fornire in Nota Integrativa (in una sezione
distinta) o sul sito internet, si rileva che le imprese devono esporre in nota
integrativa, in forma schematica e di immediata comprensibilità, i seguenti
elementi:

  • denominazione e codice fiscale del
    soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del
    soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo
    rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve
    descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

 

Il
nuovo articolo 125-quinquies prevede infine che per gli aiuti di Stato e gli
aiuti de minimis contenuti nel Registro
nazionale degli aiuti di Stato,
il rimando al medesimo Registro in nota
integrativa assolve gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese.

 

La
nuova formulazione della norma ha attenuato in modo sostanziale il regime
sanzionatorio originariamente stabilito, prevedendo, in caso di inosservanza
l’applicazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un
minimo di euro 2.000
, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli
obblighi di pubblicazione. In caso di non adeguamento entro 90 giorni dalla
constatazione si applica la restituzione integrale delle somme ricevute. Le
disposizioni sanzionatorie decorrono dal 1 gennaio 2020.

 

* a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto
legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015,
n. 124;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio
superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei
componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da
pubbliche amministrazioni.