Sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n° 184 del 9 Agosto 2018, è stato pubblicato il Decreto del MIT 8 Maggio 2018, recante “modalità operative per l’erogazione dei contributi per l’avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto”. Si tratta dell’atteso Decreto che stabilisce le condizioni per riconoscere contributi alle imprese di autotrasporto che effettuano specifica formazione.
Qui di seguito si fornisce una sintesi del suo
DECRETO 8 MAGGIO 2018 (G.U.S.G. n°184 del 9.8.2018)
CONTRIBUTI ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SETTORE | |||||||
TEMPISTICA | |||||||
Importo complessivamente stanziato | Avvio presentazione domande | Termine PERENTORIO presentazione domande | Verifica requisiti ammissibilità e comunicazione | Avvio dei corsi | Termine attività formativa | Invio rendicontazione dei costi sostenuti | Pubblicazione elenco domande presentate e rispettive |
€ 9.600.000 | Dal 25.09.2018 | 29.10.2018 | Entro il 29.11.2018 | Dal 04.12.2018 | 03.06.2019 | Entro e non oltre 45 gg dal termine di ciascun progetto formativo | Entro il 29.11.2018 |
SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO (D.
8.5.2018 , Art. 1, comma 2)
Titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti
(inquadrati nello specifico CCNL logistica, trasporto e spedizioni) delle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
FINALITÀ DEI CORSI DI FORMAZIONE (D. 8.5.2018 , Art. 1, comma 2)
Iniziative di formazione o aggiornamento professionale
volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del
livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
ESCLUSIONI (D. 8.5.2018 , Art. 1, comma 2)
Sono esclusi dal riconoscimento dei contributi i corsi
finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e
all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per
l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Sono inoltre esclusi
dai contributi i progetti formativi organizzati dalle imprese per conformarsi
alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI (D. 8.5.2018 , Art. 1, comma 3) L’attività può essere realizzata tramite su quattro AZIENDALE |
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INTERAZIENDALE |
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TERRITORIALE | |
STRUTTURATO PER FILIERA
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SOGGETTI CHE POSSONO PROPORRE DOMANDA DI ACCESSO AI
CONTRIBUTI (D.
8.5.2018, Art. 3, comma 1)
Possono proporre domanda di accesso al contributo i
seguenti soggetti:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte
al Registro Elettronico Nazionale (REN) o che esercitano la professione esclusivamente
con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate e regolarmente iscritte
all’Albo degli autotrasportori
b)
le strutture societarie (consorzi, cooperative) iscritte nella
sezione speciale dell’albo degli autotrasportatori
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (D. 8.5.2018,
Art. 3, comma 3)
Le
domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 25
settembre 2018 ed entro il termine perentorio del 29 ottobre 2018, IN VIA
TELEMATICA, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante
legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo
le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dall’11 settembre
2018, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
sezione Autotrasporto merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed
incentivi.
CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE (D. 8.5.2018,
Art. 3, comma 4)
Nonostante
l’intensità massima così come sancita dal richiamato Reg. (CE) n°651/2014 (come
richiamato, il Decreto 8 Maggio 2018 stabilisce i seguenti LIMITI MASSIMI DI
CONTRIBUTO EROGABILI PER CIASCUNA IMPRESA:
Micro
Impresa ( meno di 10 addetti)€15000
Piccola
Impresa (fino a 50addetti) € 50000
Media
Impresa (fino a 250addetti) € 130000
Grande
Impresa (superiore a 250addetti) €200000
Raggruppamento
d’imprese con un tetto massimo € 800000
GARANZIA
FIDEIUSSORIA (D.
8.5.2018, Art. 4, comma 2)
A garanzia
del pagamento delle spese rendicontate, IVA inclusa, le fatture relative alla
rendicontazione dei costi sostenuti, dovranno essere accompagnate da idonea
documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento (copia
bonifico bancario, ecc.), ovvero da una GARANZIA FIDEIUSSORIA «a
prima richiesta» che l’impresa istante stipula a favore dello Stato,
per il periodo di un anno, rinnovabile automaticamente.
Le modalità di invio
della rendicontazione e dei documenti, inclusa tra questi, la polizza fideiussoria
a favore del beneficiario, in formato originale, saranno pubblicate sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto
merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed incentivi
La documentazione
contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere CERTIFICATA DA UN REVISORE
LEGALE indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali;
il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di
consulenza di cui all’art. 3, comma 5, lettera d), punto 7 ma non concorrerà a
determinare le soglie previste dall’art. 3, comma 4 del presente decreto.
L’impresa è tenuta a trasmettere
alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, entro
e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di erogazione del contributo,
le fatture quietanzate corredate da copia del bonifico dei versamenti
effettuati.
Per maggiori informazioni, contattare:
Daniela Ottelli, Responsabile CNA Fita Parma | dottelli@cnaparma.it | 0521/227211