Il 24 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali sui quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (c.d. “tax credit pubblicità”), ed è entrato in vigore l’8 agosto scorso.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste, verranno ripartite in percentuale le risorse tra i beneficiari.
Per le microimprese, le piccole e medie imprese tale percentuale sale al 90% in caso di perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea; fino a tale momento, vale anche per tali imprese la misura del 75%.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito di imposta le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali, regime contabile adottato, nonché degli enti non commerciali.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI ED ESCLUSI
Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta a regime sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, sia in edizione cartacea che in formato digitale, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per quanto riguarda la stampa, i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotati della figura del Direttore responsabile. Anche le emittenti radiofoniche e televisive devono essere iscritte al suddetto Registro.
Sono esclusi gli investimenti in televendite di beni e di servizi di qualunque tipo, nonché gli spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale chat-line con servizi a sovraprezzo. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta sono escluse le spese accessorie, i costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da specifica attestazione rilasciata dai soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il bonus è alternativo e non cumulabile, in riferimento alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da norme statali, regionali o europee.
PERIODO DI ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI: BONUS SPETTANTE A REGIME DALL’1/1/2018.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati a partire dal 1/01/2018, attraverso i seguenti canali:
- stampa quotidiana e periodica (anche on-line);
- emittenti televisivi e radiofonici locali (analogiche o digitali).
L’investimento deve essere incrementale, ossia superiore di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
PERIODO DI ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI: BONUS SPETTANTE PER IL PERIODO 24 GIUGNO 2017 – 31 DICEMBRE 2017
L’agevolazione è riconosciuta anche sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo 24/06/2017 – 31/12/2017, esclusivamente avvalendosi della stampa quotidiana e periodica (anche on-line). Il valore degli investimenti anche in tal caso deve superare di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
PROCEDURA DI ACCESSO
Solo per il periodo 2018, la comunicazione telematica deve essere presentata dal 22 SETTEMBRE al 22 OTTOBRE 2018. Gli stessi termini temporali vanno rispettati in riferimento alla comunicazione da inviare per gli investimenti incrementali effettuati dal 24/06/2017 al 31/12/2017, con la sola particolarità che tale comunicazione deve essere effettuata in modo separato.
Per le spese programmate a partire dal 2019 invece, la comunicazione andrà inviata nel periodo compreso dal 1° al 31 MARZO di ciascun anno.
Per ulteriori informazioni sulla misura rivolgersi a:
Davide Maestri | Tel. 0521.227295 | email: dmaestri@cnaparma.it
Emanuele Rossi | Tel. 0521.227244 | email: erossi@cnaparma.it