Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, particolare rilievo assume l’obbligo per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere la retribuzione, o ogni anticipo di essa, attraverso specifiche modalità tracciabili.

 

Il nuovo obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2018, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento.

 

Da tale data i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione o il corrispettivo maturato per mezzo di denaro contante consegnato direttamente ai lavoratori impiegati nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro:

  • subordinato (ex.art.2094 c.c.), indipendentemente delle modlaità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto;
  • collaborazioni coordinate continuative;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L.142/2001).

Sono esclusi dall’obbligo:

  • i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (art.1, c.2 d.lgs. 165/2001);
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i tirocini e le borse di studio;
  • le prestazioni occasionali di lavoro autonomo (ex. art. 2222 c.c.).

In caso di violazione dei predetti obblighi, il datore di lavoro/committente è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

In merito alla contstazione dell’illecito l’INL ha diramato specifiche indicazioni evidenziando in particolare che è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

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