Devono pagare il canone speciale coloro che
detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico
o comunque fuori dell’ambito familiare
(art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246;
art. 2 del D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 e art. 16 della L. 23/12/1999 n. 488),
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (quale ad
esempio, visione di videocassette dimostrative, filmati, televideo, ecc.).

L’obbligo al pagamento del canone, secondo quanto disposto dall’art. 1 e
dall’art. 27 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, sorge a seguito della detenzione
di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo
utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza cassazione
3/8/1993 n. 8549).

 

Pertanto, la destinazione dell’apparecchio
televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come
terminale per home-computer o come monitor per video-games) non ne esclude la
adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive e comporta comunque
l’obbligo a corrispondere il canone.  

 

Il
mancato pagamento può essere rilevato in qualsiasi momento dal un incaricato RAI
e dall’Autorità di controllo, quest’ultima agisce su propria iniziativa o su
sollecitazione degli uffici competenti. Nel caso di accertamento, oltre
all’obbligatorietà del pagamento del canone, l’utente sarà soggetto ad una
sanzione che può arrivare sino all’importo di € 619 per mancato pagamento di
canone e Tassa di Concessione Governativa.

 

I titolari canone speciale che non detengono
più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio
televisive nella loro attività devono inviare, alla sede RAI competente per
territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di
disdetta dell’abbonamento speciale, specificando la destinazione
dell’apparecchio, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L. 21/02/1938 n. 246.

 

La
comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno corrente per
l’annullamento del canone a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno ed entro
il 31 dicembre per l’annullamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo.

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