Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti relativi
alla possibilità che il consumatore utilizzi shopper o altri contenitori già in
suo possesso per acquistare alimenti disponibili a libero servizio (frutta e
verdura), in risposta a richieste pervenute anche da altri ministeri, come
quello dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico.

 

Ricordiamo che le nuove disposizioni sugli shopper (anche
per alimenti) sono state inserite nella Sezione del TU ambiente dedicata agli
Imballaggi dalla conversione in legge del “Decreto crescita
mezzogiorno” e che sulla vicenda sono intervenuti più volte i Ministeri
coinvolti, in quanto vi era la necessità di chiarire molti aspetti alla luce
dei diversi quesiti posti.

 

Lo scorso 21 marzo il Consiglio di Stato ha espresso il
proprio parere, nel quale, tra le diverse considerazioni, ha evidenziato che:

  • la nuova disposizione ambientale fa comunque
    salvi gli obblighi di conformità alla normativa sui MOCA (Materiali e oggetti
    destinati al contatto con alimenti);
  • permane il divieto di utilizzare plastica
    riciclata per le borsine destinate al contatto alimentare (solo plastica
    riciclabile);
  • rimane in capo agli operatori del settore
    alimentare il compito di garantire il rispetto delle norme alimentari in tutti
    i passaggi della filiera produttiva (produzione, trasformazione, vendita).

Partendo dalle valutazioni del Consiglio di Stato, il
Ministero della Salute ritiene coerente con le logiche del mercato “la
possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a
disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi
alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta a
verdura, autonomamente reperiti dal consumatore”. Inoltre, appare
ugualmente coerente che gli alimentaristi non possano impedire o vietare
“a priori” tale facoltà al consumatore, pur esercitando un doveroso
controllo sui requisiti di igiene e sicurezza di tutti gli imballaggi che
vengono utilizzati nella sua attività.

 

In ogni caso, anche i sacchetti di cui il consumatore è già
in possesso e che vuole utilizzare per acquistare alimenti disponibili a libero
servizio (frutta e verdura), devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere destinati al contatto con alimenti
    (conformi alle disposizioni MOCA);
  • avere le caratteristiche “ambientali”
    introdotte con Legge 123/2017;
  • essere nuovi (non usati in precedenza), monouso
    (non riutilizzabili) e ovviamente integri.

In conclusione, ciascun esercente è tenuto alla verifica
dell’idoneità e della conformità alla normativa dei sacchetti utilizzati nel
suo esercizio, sia quelli che vende alla clientela sia quelli già in possesso
del consumatore.

 

Il Ministero della Salute, infine, fa notare una possibile
criticità legata alla diversità di peso dei “contenitori alternativi”
acquistati dal consumatore, che impedirebbe un’esatta pesatura del prodotto
alimentare, e sul punto reputa opportuno acquisire un parere dal Ministero
dello Sviluppo Economico.

 

Fonte: CNA Interpreta,
Mara Zavatti e M. Pia Miani; Circolare Ministero della Salute n. 17669 del 27
aprile 2018; articolo 9-bis della Legge n. 123 del 3/8/2017 di conversione del
Decreto Legge n.91/2017; articoli 217 co.1, 218 co.1, 219 co.3-bis; 220-bis;
224 co. 3 lett. g); art. 226-bis, 226-ter; art. 261 co. 4-bis del D. Lgs.
152/2006.