Alcuni aggiornamenti della recente normativa sulla “notificazione a mezzo PEC delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada” entrata in vigore dal mese di Febbraio.
Il disposto, dopo essere stato
previsto dal comma 5 – Quater, articolo 20, del D.L. n° 69 del 21.6.2013, è
stato attuato dal Decreto Interministeriale 18 Dicembre 2017 (G.U. n° 12 del
16.1.2018) recante “disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali
di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta
elettronica certificata”
Il ministero dell’Interno ha
quindi emanato la nota Prot. 300/A/1500/18/127/9 del 20 Febbraio 2018 con
la quale esplicita i contenuti del richiamato Decreto Interministeriale
18.12.2017.
Di seguito richiamiamo, in
maniera sintetica, alcune salienti fattispecie della suddetta nota:
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’ambito di applicazione delle
notifiche via PEC è circoscritto a:
ü Verbali per
violazioni del codice della strada
ü Sanzioni
accessorie quando siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano
trasmesse unitamente allo stesso
ü Sanzioni per violazioni della legge 13.11.1978 n° 727
e ss.mm.ii. relativa al cronotachigrafo
SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI È
OBBLIGATORIA LA NOTIFICA VIA PEC
La notificazione dei
verbali di contestazione si effettua tramite PEC, nel rispetto dei
termini previsti dal codice della strada, nei confronti:
ü dell’autore
della violazione se, in occasione dell’attività di accertamento
dell’illecito, ha fornito un valido indirizzo PEC, o abbia un domicilio
digitale;
ü del proprietario del veicolo o altro obbligato in
solido (ai sensi art. 196 CdS) con l’autore della violazione del codice
della strada, quando abbia domicilio digitale, o abbia, comunque, fornito un
indirizzo PEC all’organo di polizia procedente, in occasione dell’attività di
accertamento dell’illecito.
In buona sostanza, attualmente,
un vero e proprio obbligo di invio tramite PEC per l’organo accertatore
sussiste nei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC e
nei confronti di quelli obbligati a dotarsi di un domicilio digitale:
Ü Pubbliche
Amministrazioni
Ü Gestori di Pubblici
Servizi
Ü Professionisti
tenuti all’iscrizione in albo ed elenchi
Ü Soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle
imprese (come nel caso delle imprese di autotrasporto)
Con il decreto 18.12.2017, la
notificazione via PEC, diventa sostanzialmente un obbligo laddove sia
disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per informazioni:
Daniela Ottelli, Responsabile CNA Fita Parma | 0521/227281 | dottelli@cnaparma.it