Il ricorso al lavoro
intermittente è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. L’inosservanza di tale divieto
non è tuttavia espressamente sanzionato dalla legge.
Nel confermare l’orientamento già
espresso in precedenti interventi, l’INL ribadisce, in ossequio ad un
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che l’instaurazione di un
rapporto di lavoro intermittente da parte di datori di lavoro che non hanno
effettuato la valutazione dei rischi, comporta la conversione del
rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
In caso di conversione, i
trattamenti, retributivi e contributivi, dovranno essere corrisposti in base al
lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato siano al
momento della conversione.
Di norma il rapporto scaturente
dalla riconversione potrà pertanto essere a part-time.
Riferimenti: INL, lettera
circolare n. 49 del 15 marzo 2018; Art. 14 del Dlgs. 81/20105