Sul Supplemento Ordinario n.62 della Gazzetta Ufficiale
n.302 del 29 dicembre 2017, è stata pubblicata la Legge 205 del 27 dicembre
2017, inerente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (c.d.
“Legge di Bilancio 2018”).

 

La Legge è in vigore dal 1° gennaio 2018, salvo quanto
diversamente previsto.

 

Di seguito si riassumono alcuni dei contenuti più importanti
di rilievo fiscale, in attesa dei chiarimenti che dovranno necessariamente
essere forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero.

 

Innanzitutto viene ridefinito il calendario delle scadenze
per il 2018.

 

Calendario fiscale per il 2018

 

Nel 2018, sono fissate:

– al 23 luglio il termine di
presentazione del modello 730 (precompilato o ordinario);

– al 30 settembre il termine per
l’invio dello spesometro del secondo trimestre (o primo semestre se si opta per
l’invio semestrale);

– al 31 ottobre il termine di
presentazione del modello Redditi e IRAP;

– al 31 ottobre il termine di
presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel
modello 730.

 

I CAF devono trasmettere le
dichiarazioni entro:

a) il 29 giugno di ciascun anno,
per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio di ciascun anno,
per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno,
per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

 

Misure che riguardano
oneri deducibili o detraibili

 

Bonus risparmio energetico

 

Viene prorogata al 31 dicembre
2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio
energetico.

La
detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno
pari alla classe energetica A. 
Sono
esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe energetica A.


La detrazione resta al 65% per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla
classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti
o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente
concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le
spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a
condensazione.

 

La detrazione si applica nella
misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente
per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della
suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di
energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.

 

La
detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro. 
La possibilità di cedere la
detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte
le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) (art.
14, commi 2-ter
e 2-sexies D.L. n. 63/2013).

 

Bonus aree verdi

 

E’ introdotta a partire dall’anno
2018, una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare
ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti
che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul
quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a
verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le
spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis c.c.), fino ad un importo massimo complessivo
di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione
spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tra le spese agevolabili sono
comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
interventi ivi indicati. La detrazione spetta a condizione
che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a  consentire la tracciabilità delle operazioni
ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di
sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Bonus ristrutturazioni

 

Si proroga al 31 dicembre 2018 la
detrazione del 50% sulle spese per gli interventi per le ristrutturazioni
edilizie.

Inoltre, al fine di effettuare il
monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi agevolabili, in analogia a quanto già
previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli
interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni
pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle
rispettive competenze territoriali. Infine, la detrazione viene estesa
oltre che agli IACP anche agli enti aventi le stesse finalità e alle
cooperative, così come disposto per il bonus risparmio energetico.

 

Detrazione canoni studenti fuori
sede

 

Riscrivendo le recenti modifiche
introdotte dal D.L. n. 148/2017, si prevede che la detrazione spetta se la
distanza è di 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Inoltre, limitatamente ai periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza
si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a
50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

 

Agevolazioni per il trasporto
pubblico

 

 Viene introdotta una nuova fattispecie di
detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese sostenute per l’acquisto
degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per
un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a
250 euro annui. La detrazione spetta anche se le
spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico e il limite massimo
di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute
dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a
carico. Inoltre, si introducono, per la
prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le
somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da
quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non
concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già
oggi avviene per i “buoni pasto”.

 

Detrazione premi assicurativi sul
rischio eventi calamitosi

 

Sono detraibili dall’IRPEF, nella
misura del 19% i premi per assicurazioni aventi per oggetto il

rischio di eventi calamitosi
stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1,
lettera f-bis
TUIR). Le stesse polizze sono interamente
esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano
esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Detrazione IRPEF spese in favore
di soggetto con DSA

 

Viene introdotta la detrazione
IRPEF del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di
disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici
e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di

strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle
lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale
tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato
(art. 15, comma 1, lettera e-ter, TUIR). La detrazione spetta anche se le
spese sono state sostenute nell’interesse delle persone. Le nuove norme si applicano alle
spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre.

2018.

 

Credito d’imposta acquisti strumenti
musicali

 

Si proroga di un anno la
disposizione della legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 626 legge n.

232/2016) che ha introdotto un
credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per

l’acquisto di uno strumento
musicale nuovo nel limite complessivo di 15 mln di euro (che viene

ora ridotto a 10 mln per il 2018).

 

Misure
che riguardano le persone fisiche

 

Cedolare secca

 

Si conferma sino al 2019
l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di contratti a canone
concordato.

 

Limite di reddito per i figli a
carico

 

La detrazione fiscale per i figli
a carico si amplia, ma dal 2019. Per i figli di età non superiore a
24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a
carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.

La nuova norma si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Bonus Renzi

 

Vengono elevate le soglie
reddituali per l’accesso al bonus 80 euro, allargando così la platea dei
destinatari.

Resta ferma la misura del credito,
pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di
24.000 euro, il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600
euro. Analogamente, si dispone che il
bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari
o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

 

Misure
che riguardano le imprese

 

Clausola di salvaguardia IVA

 

Vengono sterilizzati gli aumenti
delle aliquote IVA per il 2018. Pertanto, le aliquote restano
invariate nel 2018, mentre in futuro:

– l’aliquota del 10% passerà
all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2020;

– l’aliquota del 22% passerà al
24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% a decorrere dal 1° gennaio 2020 e al 25% a
decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

IVA su beni significativi

 

Viene introdotta una norma di
interpretazione autentica all’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999,
nonché al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di
“beni significativi”. Tali norme hanno l’intento di
chiarire meglio l’applicazione dell’iva agevolata nelle forniture e prestazioni
aventi per oggetto il recupero del patrimonio edilizio.

 

IVA su spettacoli teatrali

 

Si modifica la disciplina IVA
applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al
10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle
attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative
prestazioni siano condotte da intermediari.

 

Fatturazione elettronica

 

Dal 2019 diviene obbligatoria, tra soggetti residenti o stabiliti soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, l’emissione
esclusiva di fatture o note di variazioni in forma elettronica la fattura
elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio. Le fatture elettroniche emesse nei
confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica
ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi
emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori
rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dall’obbligo di
fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nelcosiddetto “regime
di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il
regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). I soggetti passivi obbligati alla
fattura elettronica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle
per le quali siano state emesse o ricevute fatture
elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data
di ricezione del documento comprovante l’operazione. In caso di emissione di fattura,
tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità
diverse da quelle elettroniche, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni riferite alla mancata fatturazione. In conseguenza dell’entrata in
vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 2019 A è abrogato lo
spesometro (art. 21 D.L. n. 78/2010). Gli obblighi di conservazione si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e
memorizzati dall’Agenzia delle entrate.

 

Adempimenti IVA settore carburanti

 

Gli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica sono anticipati al
1° luglio 2018 per il settore carburanti ovvero
:

– per le cessioni di benzina o
gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni di soggetti
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di
contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una PA;

– si dispone l’obbligo della
fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si
circoscrive l’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di
carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori
dell’esercizio di impresa, arte e professione;

– si limitano la deducibilità e la
detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante ai soli pagamenti
tracciabili;

– agli esercenti di impianti di
distribuzione di carburante è attribuito un credito d’imposta pari al 50% delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio
2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, utilizzabile in compensazione;

– viene abolita la scheda
carburanti;

– l’avvenuta effettuazione
dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte

di credito, carte di debito o
carte prepagate.

 

Sanzione per la violazione degli
obblighi di dichiarazione IVA

 

Si introduce una sanzione
amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro per il

cessionario o committente in caso
di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella  effettiva, erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o committente
alla detrazione (art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997). La restituzione
dell’imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode
fiscale.

 

Super e iperammortamento

 

Si prorogano per l’anno 2018 le
misure del super e iperammortamento. In particolare:

– il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in
veicoli e gli altri mezzi di trasporto
; è possibile fruirne anche per gli
investimenti effettuati entro il 30
giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; 

– l’iper ammortamento viene
confermato nella misura del 150%. L’iper ammortamento è possibile anche per gli
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.

– è confermato, in misura pari al
40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software)
funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0,
che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018. Sono
ampliati anche i beni immateriali agevolabili.

Vengono confermate le norme:

– sulla documentazione resa dal
legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art.
1, comma 11, legge n. 232/2016);

– sui casi di esclusione dalle
predette agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).

Inoltre, con alcune nuove
disposizioni di intende evitare che il beneficio dell’iperammortamento
interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più
opportune quindi se l’impresa cede il bene oggetto dell’iperammoramento non
perde l’agevolazione se sostituisce il bene ceduto con altro nuovo aventi
caratteristiche superiori o analoghe a quelle previste dall’allegato A alla
legge n. 232/2016.

Infine, nel caso in cui
l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario,
ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede
che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza
del minor costo agevolabile

 

Semplificazioni amministrative e
contabili

 

Con l’avvento della fatturazione
elettronica l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

a) gli elementi informativi
necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica
dell’IVA;

b) una bozza di dichiarazione
annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di
versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o
richiedere a rimborso.

Per chi si avvale di queste
semplificazioni viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA fatture emesse
e fatture acquisti.

 

Slittamento entrata in vigore
degli ISA

 

Si fissa la decorrenza della
disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che dovevano
sostituire gli studi di settore dal 2018, al 2019.

 

Sospensione deleghe di pagamento

 

L’Agenzia delle entrate può sospendere,
fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate
mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo
dell’utilizzo del credito.

 

Redditi di capitale e capital gain
su partecipazioni qualificate

 

Si assoggettano i redditi di
capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio
dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di
partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota al 26%, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non
qualificate.

Le nuove norme si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi
diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019.

 

Slittamento IRI

 

Si differisce di un anno, al 1°
gennaio 2018, l’introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito
d’impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l’impresa – per
gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista.

 

Credito d’imposta alberghi

 

Il credito d’imposta per la
riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 82/2014) viene esteso
anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323/2000). Anche per questi soggetti si
applicano le stesse regole previste per le altre strutture ricettive.

 

Credito d’imposta sulle spese per
la formazione

 

E’ introdotto, per tutte le
imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività
di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta
nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale
dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione
. Il credito d’imposta è
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun
beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti
collettivi aziendali o territoriali. Sono
ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per
acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano
nazionale Industria 4.0
Non
si considerano attività di formazione ammissibili
la formazione
ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa
vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione
dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria
in materia di formazione. Il credito di imposta è
utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i
costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione. Ai fini dell’ammissibilità al
credito d’imposta, i costi sono
certificati dal soggetto incaricato

della
revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori
legali.

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a
revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un
revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

 

Credito d’imposta per le imprese
della cultura

 

Per le imprese culturali e
creative, nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
è previsto un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di
sviluppo, produzione e promozione di
prodotti e servizi culturali e creativi
secondo le modalità stabilite con un decreto di futura emanazione. Destinatari dell’agevolazione sono
le imprese culturali e creative, che devono rispettare determinati requisiti e
come oggetto sociale attività quali l’ideazione, la creazione ed altre
fattispecie relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere
dell’ingegno inerenti letteratura,
musica, arti figurative ed applicate, spettacolo
dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei,
patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. 
Il credito d’imposta rientra nel regime
“de minimis”,  è utilizzabile esclusivamente
in compensazione. Le
modalità operative saranno approvate con apposito decreto.

 

Credito d’imposta per acquisti di
prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata

 

Al fine di incrementare il
riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di
produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei
rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte
le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da
plastiche miste, provenienti dalla raccolta 
differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti
urbani residui, è riconosciuto,

per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e
documentate per i predetti acquisti. Il credito d’imposta è
riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun
beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Il credito di imposta  è utilizzabile a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in
compensazione.

 

Deduzione IRAP lavoratori
stagionali

 

Per l’anno 2018, per i soggetti
IRAP (esclusi gli enti non profit e le pubbliche amministrazioni), è consentita
la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno
centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga a quanto
attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies , D.Lgs. n. 446/1997).

 

Cessione gratuite di eccedenze
alimentari e di farmaci

 

Vengono specificate più
puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze
alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale
(tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione
di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta
comunicazione delle cessioni agli uffici

competenti).

 

Regime tributario delle società
cooperative

 

Viene modificato il regime tributario
delle società cooperative. In particolare:

– si consente alle cooperative di
applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% sulle somme
attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche
all’atto della loro attribuzione a capitale sociale;

– si chiarisce che tra i soci
persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di imprese

individuali, nonché i detentori di
partecipazione qualificata;

– la facoltà si esercita con il
versamento della ritenuta, entro il 16 del mese successivo a quello

di scadenza del trimestre solare
in cui è avvenuta la delibera assembleare;

– la ritenuta del 12,50% può
essere applicata – retroattivamente – alle somme attribuite ad

aumento del capitale sociale
deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine si aggiungono quattro
periodi al comma 2 dell’art. 6, D.L. n. 63/2002, in materia di adeguamento ai
princìpi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

 

Credito d’imposta per le librerie

 

A decorrere dall’anno 2018, agli
esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di
libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite
di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con
riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita

di libri al dettaglio, nonché alle
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in
relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d’imposta è stabilito
nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in
gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Il credito d’imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Credito d’imposta ammodernamento
impianti di calcio

 

Al fine di incentivare
l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di
proprietà o di concessione amministrativa, si riconosce un contributo, sotto
forma di credito d’imposta, nella misura del 12% dell’ammontare degli
interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di
25.000 euro.

 

Fiscalità delle società sportive
dilettantistiche

 

Si prevede che le attività del
settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate con scopo di lucro
in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del
codice civile. Si vincola quindi il contenuto
dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta
effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono
agevolazioni fiscali a favore delle stesse società. In particolare, si stabilisce che
per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà.

 

Sport bonus

 

Si riconosce a tutte le imprese un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei
ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000
euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o
ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti
concessionari.

Il beneficio è utilizzabile
esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini dell’IRES e
dell’IRAP. Ai fini di scongiurare
comportamenti elusivi vengono posti adempimenti a carico dei beneficiari delle
erogazioni liberali circa l’esecuzione degli interventi e del loro avanzamento.

 

Aumento esenzione compensi per
alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

 

Si innalza da 7.500 a 10.000 euro
l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle
indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai
direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi
finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67, comma 1,
lettera m), TUIR.

 

Enoturismo

 

Viene definita l’attività di
enoturismo: si tratta delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo
di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione
degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento
ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle
cantine. Allo svolgimento dell’attività
enoturistica si applicano le stesse disposizioni fiscali previste per
l’agriturismo (art. 5, legge n. 413/1991).

 

Riduzione termini di decadenza per
l’accertamento

 

I termini di decadenza per
l’accertamento sia ai fini IVA che delle imposte dirette sono ridotti di due
anni per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze
, la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad 
operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

 

Pagamenti pubbliche
amministrazioni

 

Si riduce – a decorrere dal 1°
marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le
amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima
di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il
beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica
di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
tale importo (art. 48-bid D.P.R. n.

602/1973).

 

Proroga rivalutazione terreni e
partecipazioni

 

Si prorogano i termini per la
rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando
l’aliquota dell’8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva. In particolare, la norma consente
di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018;
il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al
30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto
in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà
essere redattaed asseverata, al massimo, entro il medesimo temine del 30 giugno
2018.

 

Stabile organizzazione

 

Vengono definiti criteri più stringenti per
definire la nozione di stabile organizzazione ai fini di evitare localizzazioni
di imprese fittizie.

 

Web tax

 

Viene introdotta l’imposta sulle
transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite
mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello
Stato nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel
medesimo territorio. L’imposta si applica con
l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della
transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione
della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore,
residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero
complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità. L’imposta è prelevata, all’atto
del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con
obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che
effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o
in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura,
eventualmente individuato con apposito provvedimento, di non superare i limiti
di transazioni sopra indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro
il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo. Ai soggetti che effettuano le
prestazioni di servizi di cui sopra spetta un credito d’imposta pari all’importo
dell’imposta utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;
l’eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La nuova imposta si applica a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto con cui saranno individuate le prestazioni
di servizio interessate.

 

Disposizioni in materia di giochi

 

Vengono previste disposizioni
volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando
i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire
un corretto assetto distributivo.

Inoltre, si proroga dal 31
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più
essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio
noti come new slot (art. 110, comma 6, lettera a, TULPS).

 

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