Con la conversione in legge del cosiddetto “Decreto
crescita mezzogiorno”, in vigore dal 13 agosto 2017, sono state abrogate
le disposizioni precedenti sulla commercializzazione delle borse di plastica.

Per borse di plastica si intendono le borse realizzate con
polimeri, con o senza manici, fornite ai consumatori per il trasporto di merci
o prodotti.

La nuova disciplina si pone l’obiettivo di favorire
un’importante riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, visto il
significativo impatto per l’ambiente di tali rifiuti.

 

Sono interessate dalle novità:

  • le attività di produzione delle borse di plastica, che
    dovranno essere prodotte secondo la normativa vigente;
  • le attività di commercio all’ingrosso e/o all’utente finale
    che dovranno accertarsi di fornire borse in plastica conformi;
  • le attività artigianali/industriali con vendita al cliente
    di merci e prodotti
    per le quali riteniamo prudenzialmente che, se forniscono
    anche le borse per il trasporto dei beni, dovranno accertarsi di fornire borse
    in plastica conformi.

 

Le borse di plastica vengono così definite:

  • borse in plastica leggere: borse di plastica fornite per il
    trasporto con spessore delle singole pareti fino a 50 micron;
  • borse in plastica ultraleggere: borse di plastica fornite ai
    fini di igiene o come imballaggi primari per alimenti sfusi con spessore delle
    singole pareti fino a 15 micron (si tratta ad esempio dei sacchetti a fianco
    del banco ortofrutta o per la vendita a banco del pesce);
  • borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica
    composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la
    scomposizione delle materie plastiche in microframmenti.

 

Divieto di commercializzazione

È disposto il divieto di commercializzazione di borse di
plastica in materiale leggero (spessore inferiore a 50 micron), nonché delle
altre borse che non rispettano le caratteristiche di seguito riportate.

 

Caratteristiche delle borse in plastica commercializzabili

Possono essere commercializzate soltanto:

1) le borse in plastica biodegradabili e compostabili,
conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (monouso), certificate da organismi
accreditati;

2) le borse in plastica leggere riutilizzabili, che
rispettano determinati spessori di maniglie interne ed esterne e determinate
percentuali di plastica riciclata, a seconda che siano fornite in esercizi che
commercializzano generi alimentari o NON alimentari.

a) Caratteristiche per borse in plastica leggere
riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi alimentari:

– maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con
spessore > 200 micron e almeno il 30% di plastica riciclata;

– maniglia interna alla dimensione utile del sacco con
spessore > 100 micron e almeno il 30% di plastica riciclata.

b) Caratteristiche per borse in plastica leggere
riutilizzabili fornite in esercizi che commercializzano generi NON alimentari:

maniglia esterna alla dimensione utile del sacco con
spessore > 100 micron e almeno il 10% di plastica riciclata;

maniglia interna alla dimensione utile del sacco con spessore
> 60 micron e almeno il 10% di plastica riciclata.

3) le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle
singole pareti fino a 15 micron), che rispettano le seguenti condizioni:

biodegradabilità e compostabilità secondo la norma UNI EN
13432:2002;

incremento progressivo della percentuale di materia prima
rinnovabile: 40% dal 1/1/2018, 50% dal 1/1/2020, 60% dal 1/1/2021
. Le
percentuali sono determinate in base a standard UNI CEN/TS 16640 da organismi
accreditati. In merito all’utilizzo di materiali destinati al contatto con
alimenti sono comunque salvaguardati gli obblighi di conformità alla normativa
specifica, cosiddetta “MOCA” (DM 21/3/1973 e Regolamenti UE 10/2011; 1935/04;
2023/06) ed il divieto di utilizzare plastica riciclata per le borse destinate
al contatto alimentare.

 

Distribuzione NON gratuita

Per le borse di plastica commercializzabili, ossia le borse
leggere riutilizzabili, le borse di plastica ultraleggere e le borse monouso di
plastica biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 13432:2002 è
disposto che la loro distribuzione non possa essere gratuita. Il prezzo di
vendita delle borse di plastica, per singola unità, deve risultare negli
scontrini o nelle fatture d’acquisto dei beni trasportati con tali borse. Alle
cessioni delle borse di plastica si applica l’aliquota Iva del 22%.

 

Informazioni ai consumatori

I produttori delle borse devono apporre sulle borse i propri
elementi identificativi e le diciture idonee ad attestare che le borse prodotte
rientrino in una delle tipologie commercializzabili, al fine di informare i
consumatori e consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applicano il
disciplinare delle etichette o dei marchi UE.

Nelle informazioni che i produttori devono fornire, in
particolare ai consumatori, sono aggiunte anche quelle sull’impatto delle borse
di plastica sull’ambiente e le misure per il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, sulla sostenibilità dell’utilizzo
delle borse biodegradabili e compostabili e sugli impatti delle borse
oxo-degradabili.

 

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni sul divieto di
commercializzazione e sulla cessione a titolo oneroso è prevista una «sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo
del massimo (fino a 100.000 euro) se la violazione riguarda ingenti quantità di
borse oppure un valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore»

All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa (es. vigili urbani, polizia
locale, ecc.).