Di
seguito la sintesi dei principali contenuti aventi rilevanza fiscale del
collegato alla manovra di bilancio 2018:

 

Definizione agevolata dei carichi.

Sono dettate disposizioni a favore dei contribuenti che hanno aderito alla prima “versione” della definizione agevolata (“definizione agevolata 2016”): 

• i termini per il pagamento delle rate riferite al 2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre   sono fissati al 7 dicembre 2017;

• il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018.

Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione.

Sono stabilite disposizioni di favore per le Università degli studi che hanno aderito alla definizione che potranno Completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla “rottamazione”, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. 

Estensione della definizione agevolata.

Viene notevolmente ampliato l’ambito operativo della “rottamazione”. In particolare, possono essere “rottamati”: 

i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 per i quali in precedenza non è stata presentata istanza di adesione. In tal modo, vengono riaperti i termini della definizione agevolata, dando la possibilità di accedere alla “rottamazione” a tutti coloro che, pur essendo in condizione di avvalersene, nei mesi scorsi non vi avevano aderito; 
i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016. In tal modo, si consente la riammissione alla “rottamazione” di tutti coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016;

i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Definizione agevolata per gli enti territoriali.
Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai soggetti iscritti all’albo dei concessionari della riscossione, tali enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto in esame, l’esclusione delle sanzioni relative alle medesime entrate. 

Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (SPESOMETRO) viene previsto che: 

nei confronti dei soggetti passivi che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge a condizione  che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 febbraio 2018;

viene introdotta la facoltà di effettuare la trasmissione di dati con cadenza semestrale su opzione limitando i dati da inviare;

Per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile trasmetter i dati del documento riepilogativo

• Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fattue emesse nei confronti dei consumatori finali;

Vengono esonerati anche i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7mila euro costituito per 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli. Con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

 

Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.

A decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2018 lo split payment dovrà essere applicato per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:[nbsp

– Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 

– Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.17ter DPR 633/72 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; 

– Società controllate, direttamente dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

– Società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment ; 

– Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche o da enti e società  assoggettate allo split payment ; 

– Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini Iva;

 

Viene demandato ad un successivo decreto del MEF definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione dello split payment.

 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivi.

E’ prevista dal 2018 l’attribuzione di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di natura analoga, effettuati nell’ anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ma sale al 90% nel caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. Per ottenere il bonus occorre inviare istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Le risorse stanziate sono limitate quindi non tutti i richiedenti se lo vedranno assegnato.

 

Le modalità e i criteri attuativi sono demandati ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora emanato. Le modifiche introdotte con la conversione in legge sono  l’ introduzione di un nuovo comma nella norma originaria che prevede , “ai fini della prima applicazione” (per il 2018), il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24/6/2017 al 31/12/2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari  inoltrel’agevolazione viene estesa anche agli enti non commerciali e anche a fronte di investimenti sulla stampa online. In tal modo, viene esteso l’ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente a uno dei settori per il quale il beneficio è previsto a regime. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali. Per il 2018 il credito è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa pari a 62,5 milioni di euro.

 

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore.

Attraverso la modica dell’articolo 99, comma 3, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si stabilisce che la previgente agevolazione fiscale prevista per le liberalità a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (deducibilità del 10%, nella misura massima di 70mila euro annui, prevista dall’articolo 14, DL 35/2005) continua ad applicarsi fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso Attraverso la modifica dell’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) viene variata la soglia massima della detrazione del 19% dei contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso. In particolare, si stabilisce che l’importo di 1.300 euro rappresenta la soglia massima di contributi associativi detraibili. 

 

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali.

Prevista una nuova ipotesi di detrazione per spese sanitarie e cioè quella relativa alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 2001), con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. La detrazione si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

 

Collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero.

Si introduce la possibilità di regolarizzare attività depositate e somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge in esame, in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (cfr. articolo 4, comma 1, DL 167/1990) da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero .Per la regolarizzazione è necessario versare il 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. 

 

Possono essere regolarizzate anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni, possono provvedere al versamento spontaneo di quanto dovuto in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione.  
Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo. In questo caso il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il 30 settembre 2018. 

 

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata. In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, i termini per l’accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione. Le disposizioni di attuazione della procedura di regolarizzazione saranno definite con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Sono escluse dalla regolarizzazione le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure. In ogni caso, comunque, non è previsto il rimborso delle somme già versate. 

Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati.
Viene modificato il regime speciale per i lavoratori rimpatriati (disciplinato dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015), stabilendo che: i lavoratori rientrati in Italia entro il 31.12.2015 possono applicare per il 2016, il regime previgente disciplinato dalla Legge 238/2010. L’opzione per il nuovo regime produce effetti per il quadriennio 2017/2020.Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di restituzione di eventuali maggiori imposte versate per il 2016.

Disposizioni in materia di riscossione. 

Vigilanza sull’ente Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
La vigilanza sull’operato dell’ente Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, viene affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in luogo dell’Agenzia delle Entrate (come previsto dalla previgente disciplina). 

 

Notifica delle cartelle.

 Nell’ipotesi in cui la notifica di una cartella di pagamento sia eseguita da messi comunali o da agenti della polizia municipale, si stabilisce che, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, da soggetti diversi tra quelli indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. 

 

Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con efficacia esecutiva.

 In materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, si chiarisce che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rientra nel novero degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. 

 

Proroga dei termini per gli adempimenti dei contribuenti.

 I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore dell’Agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi. La proroga deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti 

Regolarità dei registri Iva. 

La tenuta con sistemi elettronici dei registri Iva relativi a fatture e acquisti è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. 

Detrazione d’imposta per studenti fuori sede.

 La detrazione d’imposta per canoni di locazione, prevista per gli studenti universitari fuori sede, viene estesa anche all’ipotesi in cui l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate. Viene soppressa la previsione secondo cui il comune di ubicazione dell’università deve essere situato in una provincia diversa da quella di residenza dello studente. A seguito delle modifiche appena illustrate viene previsto che la detrazione in esame si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018. 

 

Per informazioni:

Roberta Lommi | Responsabile Servizi Fiscali | 0521/227211 | rlommi@cnaparma.it